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Giovedì, 28 Marzo 2024
Politica Galatone

La sfidante contesta il voto, ma per il Tar ricorso inammissibile

A Galatone, dove si è riconfermato sindaco Flavio Filoni, Annamaria Campa aveva chiesto un riconteggio in virtù di presunte incongruenze da lei rilevate

GALATONE – La sfidante del sindaco uscente aveva contestato il dato dei votanti e quindi l'esito delle elezioni, chiedendo un riconteggio, in virtù di presunte incongruenze tra l'affluenza dichiarata il 12 giugno e quella definitiva del giorno dopo (qui l’articolo di riferimento in cui si spiegano dubbi e perplessità nel dettaglio), ma i giudici della prima sezione del Tar di Lecce (presidente Antonio Pasca, relatore Silvio Giancaspro) hanno dichiarato inammissibile il ricorso.

La questione riguarda il voto a Galatone, dove Flavio Filoni, all’ultima tornata, si è riconfermato primo cittadino. A tentare di togliergli lo scettro erano stati Emanuela Settimo De Mitri, Sebastiano Zenobini e Annamaria Campa. E proprio da quest’ultima era partita la crociata di contestazione rispetto alle operazioni elettorali. Campa sosteneva, in sostanza, che una serie di irregolarità e anomalie avessero inficiato la validità del voto, chiedendo ai giudici del Tribunale amministrativo regionale di disporre una verificazione finalizzata a un riconteggio delle schede elettorali.

L’amministrazione comunale di Galatone si è difesa in giudizio con l’avvocato Paolo Gaballo, il quale ha eccepito in primis l’inammissibilità del ricorso, poiché proposto prima della proclamazione degli eletti e non contro gli atti conclusivi della procedura elettorale, così come richiesto dall’articolo 130 del codice del processo amministrativo, ma anche l’irricevibilità dei successivi motivi aggiunti della sfidante, in quanto depositati oltre il termine di legge.

Ieri si è svolta l’udienza camerale e poche ore addietro è stata pubblicata la decisione. I giudici leccesi, hanno dichiarato effettivamente inammissibile il ricorso introduttivo di Annamaria Campa, poiché depositato “allorquando non era ancora intervenuta la proclamazione degli eletti”, e irricevibili i successivi motivi aggiunti, poiché tardivi rispetto al termine di legge. Accolte, in sostanza le eccezioni del legale dell’amministrazione comunale.

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