rotate-mobile
Giovedì, 25 Aprile 2024
Politica

Imposta di soggiorno, il Tar respinge i ricorsi contro il Comune di Otranto

Nella lunga diatriba legale sulla introduzione della tassa di soggiorno la spunta l'amministrazione comunale: sono state, infatti, ricusate dal collegio giudicante leccese tutte le opposizioni presentate dai soggetti ricorrenti

OTRANTO - Sono stati respinti dalla seconda sezione del Tar di Lecce i due ricorsi presentati contro l’introduzione dell’imposta di soggiorno ad Otranto da parte di Confindustria, Confesercenti e di un gruppo di albergatori idruntini. L’azione mossa contro il Comune di Otranto richiedeva l’annullamento dell’apposita delibera del consiglio comunale con la quale era stata istituita la tassa e il suo regolamento.

In particolare, i ricorrenti (rappresentanti dagli avvocati Adriano Tolomeo, Nicola Saracino, Luca Bruni e Luigi Mariano) avevano sollevato quattro opposizioni, per chiedere l’annullamento della delibera: la prima era riferita ad un eccesso di potere con violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

In buona sostanza, i soggetti ricorrenti hanno evidenziato che, nella predisposizione del regolamento contenente la disciplina dell’imposta di soggiorno, il Comune di Otranto (a sua volta, difeso dagli avvocati Mauro Finocchito e Nicola Saracino) non aveva provveduto alla predisposizione di un modulo informativo o di altro strumento idoneo a favorire la conoscenza delle norme all’interno delle strutture ricettive. Nessuno dei ricorrenti avrebbe così avuto modo di verificare le esenzioni di imposta, le relative sanzioni, la misura dell’imposta, le modalità di applicazione. Oltre a ciò, i ricorrenti deducono di non aver potuto fruire di alcune delle agevolazioni messe a disposizione dei turisti attraverso il rilascio della cosiddetta “Otranto card”.

Secondo il Tar (Luigi Costantini, Presidente, Enrico d'Arpe, consigliere, Paolo Marotta, referendario, estensore), invece, l’opposizione è da ritenersi infondata, in quanto il regolamento impugnato dai ricorrenti non ha nulla a che vedere con “la gestione dei servizi pubblici”, in quanto concerne l’imposta di soggiorno istituita dal Comune di Otranto. Quanto alla Otranto Card, i giudici chiariscono che questa non possa “essere qualificata come carta di servizi in senso tecnico”, in quanto “non costituisce il documento con il quale il soggetto gestore si obbliga alla esecuzione del servizio medesimo secondo predeterminati standard qualitativi”: “Trattasi – si legge nelle sentenze -, invece, di un’iniziativa del Comune di Otranto diretta a compensare, sia pure parzialmente, i turisti dell’aggravio di spesa conseguente alla istituzione del nuovo tributo”.

La seconda obiezione riguarda la presunta intempestività dell’introduzione della normativa e il mancato rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente. I regolamenti, approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, non avrebbero effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo: nello specifico caso, si evidenziava come il regolamento fosse stato approvato dal Comune di Otranto in data 28 giugno 2011 (nella stessa seduta in cui l’organo consiliare ha proceduto alla approvazione del bilancio di previsione 2011), entrando in vigore dal 4 luglio 2011.

La censura viene ritenuta infondata dai giudici, in quanto per via di varie disposizioni richiamate nella sentenza, il Comune di Otranto poteva dar efficacia sin dal 4 luglio al regolamento approvato, non essendo ancora scaduto, alla data di approvazione dello strumento, il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2011.

Secondo i ricorrenti poi il Comune di Otranto sarebbe incorso nella violazione delle disposizioni legislative che dispongono l’applicazione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio successivo a quello corrente, senza attendere il decorso del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente.

La censura è infondata, in quanto lo Statuto dei diritti del contribuente, nello stabilire che le modifiche introdotte in corso di esercizio si applicano solo a partire del periodo di imposta successivo, si riferisce in via esclusiva ai “tributi periodici”, cioè a quelli per i quali il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione. “Ovviamente, nel novero di questi – si chiarisce nella sentenza - non rientra l’imposta di soggiorno, in quanto con il pagamento dell’imposta il contribuente è esonerato da ogni altro adempimento”.

La terza obiezione riguarda il vincolo della destinazione del gettito recuperato, ossia la programmazione anticipata delle opere a finalità turistica che si intendono finanziare con le risorse della tassa di soggiorno: per i ricorrenti, infatti, non risulterebbe chiaro l’uso che il Comune avrebbe fatto degli introiti.

Anche questa censura viene ritenuta infondata dai giudici amministrativi: il collegio rileva che alcuni degli interventi finanziati dal Comune di Otranto col nuovo tributo abbiano carattere “sufficientemente circoscritto” e siano “direttamente ascrivibili alla materia del turismo” (gestione del Castello aragonese; uffici Iat ed informazioni turistiche; iniziative attinenti al parco Naturale Regionale dell’istituenda Area marittima protetta, delle aree Sic, dei percorsi ciclabili).

Ma persino gli interventi di carattere più generico finanziati con il gettito del nuovo tributo (manutenzione del patrimonio del Beni culturali; personale di Polizia municipale a tempo determinato; interventi in campo turistico; manutenzione strade comunali; segnaletica stradale; interventi di tutela ambientale; attività relative al problema del randagismo; servizio RSU; interventi di realizzazione e manutenzione di parchi e giardini urbani) risulterebbero con una “evidente, anche se indiretta, funzione di promozione del turismo locale” e debbano, pertanto, ritenersi coerenti con il vincolo di destinazione imposto dalla legge.

Pure la “Otranto card” ha “una evidente ricaduta sulla promozione turistica del territorio” e rappresenta “un apprezzabile temperamento all’aggravio di spesa imposto ai turisti per effetto della istituzione del nuovo tributo”: “Del resto – si legge nella sentenza -, ove il legislatore non avesse loro attribuito la possibilità di istituire l’imposta di soggiorno, i Comuni, a fronte di una riduzione dei trasferimenti erariali, sarebbero stati costretti a ridurre il livello qualitativo e quantitativo degli interventi nel settore della promozione turistica, della manutenzione del territorio e dei servizi pubblici locali ovvero, in alternativa, ad incrementare le aliquote di tributi già istituiti (addizionale comunale Irpef, Ici o Imu, Tarsu, etc.)”.

Del tutto irrilevante sotto il profilo giuridico è la considerazione che la deliberazione istitutiva del nuovo tributo sia stata approvata nella stessa seduta consiliare nel corso della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2011.

L’ultima violazione presunta starebbe nel criterio di gradualità “in relazione al prezzo” nella determinazione dell’imposta. Anche su questa opposizione, il collegio rileva che non sia “manifestamente illogico o irrazionale rapportare l’entità del tributo alla tipologia classificatoria delle strutture ricettive, in quanto, ordinariamente, alla categoria alberghiera superiore corrisponde il pagamento di un prezzo più elevato”.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Imposta di soggiorno, il Tar respinge i ricorsi contro il Comune di Otranto

LeccePrima è in caricamento