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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Ministero della Giustizia dovrà risarcire 5milioni di euro a Palazzo Carafa

È quanto chiarito dal Tar del Lazio sostenendo la necessità del dicastero di liquidare in trenta giorni il rimborso dovuto al Comune di Lecce per le spese sostenute nel 2011 per il funzionamento del tribunale. Soddisfatto Perrone

LECCE - È stato necessario ricorrere al Tar del Lazio ma alla fine il Comune di Lecce ha ottenuto ciò che voleva: il Ministero della Giustizia dovrà liquidare entro il termine perentorio di trenta giorni la quota del rimborso dovuto al Comune di Lecce per le spese sostenute nel 2011 per il funzionamento del Tribunale. E se il Ministero non dovesse provvedere è già stato nominato un commissario ad acta che provvederà nei successivi 30 giorni.

Dopo che il sindaco Paolo Perrone aveva ottenuto una ingiunzione di pagamento per le somme dovute dal Ministero per l’acconto del 2012, ha chiesto e ottenuto che il Ministero corrisponda in tempi brevi anche la rata di saldo del 2011: un importo di circa 5 milioni di euro, anticipato dal Comune tre anni fa per l’esercizio di una funzione di competenza esclusiva dello Stato, e che il Ministero, violando una legge vigente, non provvedeva a rimborsare.

Per questo, la giunta aveva incaricato l’avvocato Luigi Quinto di proporre sia un ricorso al Tar per chiedere la condanna del Ministero al rispetto degli obblighi di legge, sia un ricorso al tribunale per ottenere il pagamento dell’acconto per il 2012. Nel giugno dello scorso anno era stata concessa l’ingiunzione di pagamento del tribunale ordinario, mentre ieri è intervenuto il pronunciamento favorevole del Tar del Lazio. Il giudice amministrativo ha ritenuto fondato il ricorso “essendo effettivamente spirato, da più di un anno, il termine entro il quale il Ministero della giustizia era per legge obbligato a determinare il contributo a saldo”.

Rispetto alla difesa erariale, che sosteneva di essere impossibilitata a riscontrare l’istanza del Comune a causa del ritardo con il quale gli altri enti locali avevano trasmesso i rendiconti di gestione, il Giudice ha evidenziato che “tali difese non possono trovare accoglimento, poiché il Ministero della giustizia, una volta trascorsi i termini di legge, è senz'altro obbligato a pronunciarsi tempestivamente sulle domande di contributo regolarmente e tempestivamente pervenute, né può essere di legittimo impedimento la condotta inerte di altri potenziali creditori, la quale non può pregiudicare le legittime aspettative di chi ha diligentemente assolto ai suoi impegni, e, per di più, non può in alcun modo interferire sull’altrui contegno e renderlo produttivo”.

“L’obiettivo – ha dichiarato il sindaco Perrone - è quello di ottenere il riconoscimento per il Comune di Lecce del diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per la gestione ed il funzionamento degli uffici giudiziari. Per questo puntiamo ad ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della legge del 1941, sotto il profilo della violazione dei principi di ragionevolezza e di coerenza con il sistema del decentramento delle funzioni primarie dallo Stato agli enti locali”.

Appare irrazionale al sindaco che il governo ed il parlamento adottino i provvedimenti di riforma dell’organizzazione del servizio giustizia sul territorio facendo ricadere gran parte degli oneri connessi a tale riforma sugli enti locali. Per l’avvocato Quinto, i problemi di costituzionalità sarebbero molteplici e resi ancor più evidenti per effetto della riforma costituzionale del 2001, ed altresì in conseguenza dell’introduzione delle regole del Patto di stabilità interno: “È indubbio che la funzione relativa al servizio giustizia – dichiara -, per espressa previsione dell’art. 110 della Costituzione, sia di competenza statale e, di conseguenza, spetta allo Stato, e non ai comuni, sostenere quelle spese. Non è pensabile che il Comune debba accollarsi spese per una funzione che non gli appartiene”.

Ancor più paradossale sarebbe la posizione assunta dal Ministero in relazione agli ulteriori tagli al capitolo per 30 milioni nel 2012 e di 70 milioni nel 2013 imposti dal disegno di legge del 6 luglio 2012 n. 95 previsti in funzione del risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle sedi distaccate di alcuni tribunali. Il Ministero sostiene che la riduzione delle risorse è immediatamente operativa a prescindere dalla data in cui è stata attuata la riforma con la effettiva soppressione delle sedi distaccate.

“Si cade nell’assurdo - afferma Perrone - :  la razionalizzazione degli uffici giudiziari è stata realizzata solo a fine 2013, con la soppressione delle sedi distaccate, e quindi non può aver prodotto alcun risparmio di spesa prima di quella data e, pertanto, nessun abbattimento dei rimborsi può essere applicato ai Comuni”.

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