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Gasdotto, la Regione Puglia diffida Tap: “Non può aprire il cantiere il 2 novembre"

Una nota del Servizio Ecologia, fa presente a tutti gli attori interessati dall’opera che non è stato ancora depositato il progetto esecutivo da parte della società. E che dunque non è possibile verificare correttamente il rispetto delle prescrizioni

LECCE – Tap ha comunicato l’avvio dei lavori per il microtunnel in data 2 novembre, ma dalla Regione Puglia arriva una diffida a procedere. E dopo una fase interlocutoria si riaccende la querelle sul metanodotto per portare in gas azero verso l’Europa continentale attraverso l’Italia.

Con una nota, il dirigente del servizio Ecologia ha comunicato a tutti gli attori interessati, dai ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo, di aver sospeso la decorrenza dei termini entro i quali la Regione dovrebbe concludere le verifiche sul rispetto, da parte di Tap, delle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione alla realizzazione del gasdotto.

La diffida della Regione, datata 16 ottobre, parte da una sollecitazione del ministero dell’Ambiente e si basa su una premessa: senza avere a disposizione il progetto esecutivo, non è possibile verificare l’adeguamento alle prescrizioni. Ecco perché l’ufficio regionale da una parte si dimostra sorpreso per la richiesta ricevuta dal ministero di essere aggiornato sull’andamento delle verifiche, dall’altra sollecita lo stesso dicastero a riconsiderare i termini del frazionamento.

Di cosa si tratta? Successivamente all'autorizzazione unica rilasciata dal ministero dello Sviluppo Economico, che dispone l'avvio dei lavori entro il 16 maggio 2016, Tap ha ottenuto il via libera per la suddivisione in lotti nella procedura di verifica della prescrizione che impone il ripristino dei muretti a secco interessati dal percorso del progetto lungo gli 8 chilometri dal punto di approdo al terminale di ricezione. Ma secondo la Regione la società ha esteso per analogia questa modalità a tutte le altre, tra le quali quella che obbliga Tap al reimpianto degli ulivi.

Non solo: non sarebbe condivisibile nemmeno l’automatismo per il quale la società si riterrebbe autoesonerata dal divieto di condurre lavori nel periodo di riproduzione di alcune specie animali protette, “in ragione delle misure adottate in ottemperanza delle prescrizioni 28 e 41 (e non ancora valutate formalmente da alcuna autorità)”

Particelle vincolate dopo roghi.

Un esponente del Comitato No Tap ha informato attraverso la posta elettronica certificata che l’autorizzazione unica del ministero dello Sviluppo non tiene conto del fatto che il tracciato passa da particelle in passato teatro di incendi e per questo sottoposte a vincolo: una in particolare risulta al catasto di proprietà della stessa Regione e oggetto di divieto assoluto “di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzata ad attività produttiva fino al 9 ottobre 2021”. La violazione di questo vincolo, ricorda lo scrivente, è penalmente sanzionabile.

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