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Accolti altri ricorsi. Tremano le basi della rivalutazione della rendita catastale

La prima sezione della Commissione tributaria provinciale ha accordato la sospensiva ad alcune istanze, ma ha accennato alcune argomentazioni che potrebbero essere determinanti per la discussione nel merito della questione

LECCE – Cambia il vento in seno alla Commissione tributaria provinciale. Dopo le prime sospensive decretate ieri dalla quinta sezione, dalla prima arrivano oggi  parole che pesano anche dal punto di vista del merito della vicenda e così le fondamenta della rivalutazione della rendita catastale iniziano a vacillare. Tanto che il tributarista Maurizio Villani, che ha curato i ricorsi accolti, e lo Sportello dei diritti, auspicano che l’Agenzia del territorio interrompa l’invio degli avvisi di accertamento ai proprietari di immobili ricadenti nelle zone catastali 1 e 2, praticamente quasi tutta l’area urbana.

L’attività di classamento è stata commissionata all’agenzia dal Comune di Lecce, nel 2010, ma all’inizio dell’anno l’amministrazione comunale – incalzata da una parte della proteste dei cittadini e dall’opposizione consiliare e dalle associazioni dei consumatori – ha deciso di impugnare l’attività di rivalutazione delle rendite davanti al Tar che, pur respingendo la richiesta di sospensiva, si è riservato una decisione nel merito.

Intanto però le scrivanie della Commissione tributaria sono state messe a dura prova da pile di ricorsi, oltre 5500. Nelle ultime settimane è iniziato l’esame delle prime istanze, ma solo negli ultimi due giorni si sono avuti i primi riscontri favorevoli ai ricorrenti. La prima sezione – presidente Mario Buffa, relatore Anna Rita Dell’Anna, giudice Augusto Romano – ha messo nero su bianco alcuni ragionamenti che potrebbero essere determinanti per il pronunciamento definitivo della vicenda, perché aprono delle vistose crepe sulla procedura seguita dall’Agenzia del Territorio.

Sia per quanto riguarda le premesse del ri (classamento), sia per quanto concerne gli esiti cui sarebbe pervenuto: da una parte l’organo giudicante della commissione contesta il presupposto del rapporto tra valore medio di mercato e valore medio catastale come criterio operativo, dall’altra ritiene che il risultato raggiunto sia stato quello di aver aumentare, con un’azione generalizzata, l’iniquità fiscale invece di ridurla causando serio pregiudizio ai cittadini.

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