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Giovedì, 18 Aprile 2024
Politica

Ricorsi di Sgm e Lupiae dopo invito alle dimissioni: "Non è un attacco al sindaco"

L'avvocato Pietro Quinto rappresenta i vertici delle due partecipate, nominati dal centrodestra, cui Salvemini ha chiesto di fare un passo indietro

LECCE – I ricorsi proposti dagli amministratori di Lupiae Servizi ed Sgm non sono un attacco nei confronti del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Il messaggio parte dal legale che li ha depositati questa mattina presso gli uffici del Tar, Pietro Quinto.

Il primo cittadino, nelle scorse settimane, ha chiesto ai vertici delle due partecipate dal Comune di Lecce – la prima interamente, la seconda per il 51 per cento - di rassegnare le dimissioni, in accordo con il principio della fiducia che, riconosciuto dal diritto comune, deve intercorrere tra l’ente e le società di cui è parte. Si tratta cioè di una scelta politica perché è chiaro che, oltre ad un curriculum possibilmente adeguato, gli amministratori debbano essere in sintonia con la visione politica della nuova giunta

Del resto il presidente di Sgm, nominato dalla giunta Perrone è Cosimo Frasca, esponente di primo piano del centrodestra salentino e uno dei componenti del cda, Giovanni Peyla, è stato assessore alla Mobilità: tra l’altro il suo incarico, in scadenza, è stato rinnovato dall’ex sindaco Perrone a tre giorni dalle elezioni amministrative dell’11 giugno (idem per i cinque membri del collegio sindacale). Perrone ha motivato la proroga per Peyla con la necessità di “allineare” la scadenza dei tre membri scelti dall’amministrazione comunale al 2018, già prevista per Cosimo Frasca e Francesca Conte.

L’avvocato Quinto in una nota ha sottolineato la natura “preventiva e collaborativa” dei ricorsi la cui finalità sarebbe quella di fermare un iter ritenuto illegittimo per una migliore collaborazione tra amministrazione e società partecipate. Secondo il legale la procedura adottata dagli uffici comunali è stata anomala per due motivi: perché basata sul presupposto che l’elezione di un nuovo sindaco comporti l’automatica decadenza e perché non di competenza del dirigente del settore Affari Generali, ma direttamente del primo cittadino.

Rispetto al primo punto di contestazione “non è neppure astrattamente ipotizzabile una decadenza di amministratori di società che operano sul mercato, ancorché partecipate dall’ente pubblico, a seguito della elezione di un nuovo Sindaco, e per altro verso, la revoca degli amministratori, pur prevista dalle norme codicistiche, ha ben altri presupposti che non quello del mutamento della gestione politica dell’ente locale che partecipa al capitale della società”.

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