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Rifiuti e biostabilizzazione, Tar riconosce ristoro ambientale a Poggiardo

Il Comune salentino si aggiudica il ricorso presentato al tribunale amministrativo, per vedersi riconosciuto quanto previsto dal decreto commissariale del 2002: spettava all'Ato fissare i criteri e la misura del contributo

POGGIARDO - Un ristoro socio ambientale al Comune di Poggiardo per aver accolto nel proprio territorio un sito di biostabilizzazione per il trattamento dei rifiuti. Con sentenza 165 pubblicata il 25 gennaio la prima sezione del Tar di Lecce ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Poggiardo (difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani), annullando la delibera dell’Ato Le2 (costituitosi in giudizio con l’avvocato Pietro Quinto) 3 del 7 febbraio 2012, contenente determinazioni in merito alla  richiesta del riconoscimento del ristoro socio ambientale da parte del comune di Poggiardo.

La vicenda nasce nel 2011 allorché l’amministrazione comunale di Poggiardo, appena insediatasi scopre che – nonostante la presenza sul proprio territorio di un impianto di biostabilizzazione – al Comune di Poggiardo non veniva riconosciuto, sin dal giugno 2010, il ristoro socio ambientale previsto dal decreto commissariale 296 del 2002. Dopo una serie di incontri informali sia presso la sede dell’Ato Le 2 che presso gli uffici regionali stante l’inerzia dimostrata rispetto alle legittime richieste avanzate in data 12 agosto 2011, il Comune di Poggiardo ha ritenuto opportuno formalizzare una diffida scritta nei confronti dell’Ato Le 2.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il Comune di Poggiardo si è rivolto al Tar di Lecce avverso il silenzio tenuto dall’Ato. Nel frattempo, il 7 febbraio 2012, l’assemblea dell’Ato (unico Comune astenuto quello di Poggiardo) con la deliberazione oggi annullata, ha affermato il principio in base al quale il ristoro deve essere riconosciuto ai Comuni sede di impianto di trattamento dei rifiuti demandando al Presidente il compito di sollecitare la Regione Puglia ad assumere le necessarie determinazioni in merito alla quantificazione del ristoro dovuto.

Proprio questo secondo punto è stato oggetto di attenzione del Tar di Lecce che, invece, con la sentenza pubblicata ieri ha ribadito il principio secondo il quale il ristoro socio ambientale è dovuto ai Comuni sedi di impianto, precisando che il compito di fissare i criteri e la misura di tale contributo spettava all’assemblea dell’Ato e non alla Regione.

Soddisfatti per la pronuncia favorevole del Tar il sindaco Giuseppe Colafati e l’assessore all’ambiente Alessandro De Santis, anche a nome dell’intera amministrazione comunale: “Questa sentenza - dichiarano - rappresenta un importante passaggio verso il riconoscimento di un sacrosanto diritto in favore del Comune di Poggiardo che da anni ospita  un impianto di trattamento dei rifiuti subendo le conseguenze negative che inevitabilmente comporta tale situazione. Nello stesso momento rappresenta una tappa importante conclusivo di una battaglia giudiziaria di cui avremmo fatto volentieri a meno ma che siamo stati costretti a intraprendere a tutela dell’interesse supremo della comunità di Poggiardo e Vaste".

"Ora - proseguono - siamo fiduciosi che si dia esecuzione alla pronuncia del Tar riconoscendo materialmente il diritto al ristoro ambientale con la ferma volontà che le somme recuperate saranno utilizzate per misure a vantaggio della tutela ambientale, del controllo puntuale e costante sull’impiantistica, nonché a vantaggio dei cittadini che sono costretti quotidianamente a subire le ripercussioni negative dovute alla presenza sul proprio territorio di un impianto di trattamento dei rifiuti".

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