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Rifiuti extraregionali in Puglia. Dal Tar arriva l'ok

Per l'ordinanza del Tar di Lecce il divieto per le discariche regionali di ricevere rifiuti speciali di altre regioni in contrasto con la Costituzione. La Provincia di Taranto aveva bloccato una ditta

Importante ordinanza del Tar di Lecce che ha sospeso il divieto dello smaltimento dei rifiuti speciali extraregionali in Puglia e ha riaffidato la legge regionale alla Corte Costituzionale. Breve premessa: la legge regionale pugliese, che ha fatto divieto per le discariche esistenti sul territorio regionale di ricevere i rifiuti speciali prodotti in altre regioni, è in contrasto con la Costituzione e quindi la Provincia di Taranto non può imporre limitazioni territoriali alla discarica della ditta Vergine.

Nello specifico: con l'ordinanza numero 564, pubblicata ieri, accogliendo il ricorso proposto in via d'urgenza dagli avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto per conto della ditta Vergine, il Tar Puglia sezione di Lecce (Presidente Ravalli) ha sospeso il provvedimento del dirigente della provincia di Taranto che aveva vietato alla discarica Vergine di ricevere i rifiuti extra regionali ed ha rimesso alla Corte Costituzionale la legge regionale numero 29 del 31 ottobre 2007.

Nel ricorso, gli avvocati Quinto hanno prospettato molteplici profili di incostituzionalità della legge regionale pugliese ed il contrasto della medesima con i principi comunitari sulla concorrenza delle imprese operanti nel settore in relazione alla qualificazione del rifiuto speciale come merce avente un valore economico nel sistema produttivo. Ed altresì con la pacifica giurisprudenza della corte costituzionale che non consente limitazioni sul territorio nazionale alla circolazione dei rifiuti speciali a differenza dei rifiuti urbani. In particolare, i difensori della ditta Vergine hanno dimostrato come l'apparente non assolutezza del divieto di smaltimento dei rifiuti extraregione debba in realtà considerarsi come un divieto assoluto perchè i meccanismi previsti dalla legge la rendono inapplicabile e rappresentano di fatto un impedimento alle imprese produttrici di rifiuti che possano utilizzare le discariche pugliesi senza incorrere in responsabilità di natura amministrativa e penale.

Tutto ciò - hanno affermato gli avvocati Quinto - è contrario all'ordinamento comunitario, alle norme riportate nell'ordinamento italiano e segnatamente nel codice dell'ambiente ed alla ripartizione delle competenze in bacini ottimali in materia di rifiuti speciali tra stato e regioni così come definite dagli articoli . 195 e 196 del codice dell'ambiente. Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha condiviso i profili di illegittimità costituzionali sollevati dalla ditta ricorrente ed ha disposto la sospensione del divieto e la remissione alla Corte Costituzionale della legge pugliese.

Commentando l'ordinanza, gli avvocati Quinto hanno dichiarato che si tratta di un buon inizio per rimettere ordine nel sistema della gestione e dello smaltimento dei rifiuti speciali in un quadro di compatibilità con le regole del mercato per la tutela delle imprese che investono nel territorio pugliese, nel momento in cui si discute di mercato globale, sbarramenti e dogane di stampo ottocentesco.

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