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Giovedì, 18 Aprile 2024
Politica San Donato di Lecce

Una questione di "numeri". Il Tar salva il Consiglio di San Donato di Lecce

I membri dell'opposizione avevano sostenuto che, in base alla formulazione letterale dello statuto occorreva, in seconda convocazione, la presenza di sei consiglieri, esclusi i surrogandi divenuti assessori. Ma per la riduzione a dieci consiglieri s'è dovuta dare rilettura dello statuto

LECCE - Nel contrasto tra lo statuto e la legge prevale la fonte normativa primaria. Con questo principio il Tar ha “salvato” il Consiglio comunale di San Donato di Lecce. E’ stato infatti rigettato il ricorso proposto dai consiglieri di opposizione, che avevano contestato la deliberazione di surroga dei consiglieri decaduti perché nominati assessori.

I membri dell’opposizione avevano sostenuto che, in base alla formulazione letterale dello statuto occorreva, in seconda convocazione, la presenza di sei consiglieri, esclusi i surrogandi divenuti assessori. Questa, infatti, la cifra indicata nello statuto, quale esplicazione del quorum stabilito dalla legge: un terzo dei consiglieri.

Come però obiettato dal difensore del Comune, l’avvocato Pietro Quinto, l’indicazione di sei consiglieri era riferita alla composizione del consiglio di sedici persone. Al momento, la riduzione della a dieci consiglieri ha quindi imposto un’interpretazione dinamica del quorum di un terzo fissato dalla legge.

“Una diversa interpretazione – ha sottolineato l’avvocato Quinto – non solo è in contrasto con la legge, ma determina l’impossibilità di funzionamento del Consiglio. E ciò vale per tutti i Comuni che hanno registrato una rideterminazione nel numero dei consiglieri”.

Il Tar ha condiviso l’interpretazione, affermando il principio di diritto che “data la natura secondaria della normativa statutaria comunale rispetto alle fonti legislative statali e regionali, la stessa debba leggersi secundum costitutionem”.

L’interpretazione dello statuto del Comune di San Donato – ha aggiunto il Tar– risulta confermata anche da ragioni di logica sostanziale, “atteso che diversamente ne deriverebbe una inevitabile ingessatura nel funzionamento delle sedute consiliari, posto che si richiederebbero otto consiglieri (su dieci) per la prima convocazione e sei (su dieci) per la seconda convocazione”. 

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