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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Doppi incarichi, nessun problema per Mino Frasca. Parola di segretario

Giacomo Mazzeo, segretario generale della Provincia di Lecce, esclude che il decreto legislativo dell'aprile 2013 si possa applicare al consigliere del Pdl e presidente di Sgm, partecipata del Comune. Ma Melica, dell'Udc, parla di "una forzatura"

LECCE – Per il segretario generale della Provincia di Lecce, Giacomo Mazzeo, la posizione di Mino Frasca (nella foto, sotto), consigliere del Pdl e presidente di Sgm – partecipata dal Comune di Lecce - non si inquadra nelle fattispecie di incompatibilità alla luce del decreto legislativo 39 del 2013. Il parere era stato richiesto dallo stesso consigliere a seguito della polemica sollevata dagli esponenti dell’Udc leccese. Nelle scorse settimane un altro parere analogo, ma riguardante Damiano D’Autilia, capogruppo del Pdl a Palazzo Carafa e amministratore unico di Alba Service era stato reso dal segretario generale del Comune, Vincenzo Specchia.

“La chiara spiegazione del segretario - commenta Frasca - dimostra che l’attacco dell’Udc è stato pretestuoso. Un’azione politica tesa a strumentalizzare questa situazione che, peraltro, mi pare non lasci dubbi alcuni dopo queste argomentazioni oggettive. Ho sempre improntato la mia presenza in politica e nelle istituzioni al rispetto delle regole e ci tenevo a chiarire ogni aspetto di questa vicenda. Adesso spero che di fronte al corredo di riferimento normativi e giuridici da parte del segretario, l’Udc la smetta di proseguire una polemica che ha danneggiato loro stessi più di altri”.

Nella nota il segretario generale argomenta che l’articolo 7, comma 2, del decreto stabilisce che non è possibile conferire incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni pubbliche oppure incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico (tra cui sembrerebbe rientrare Sgm) a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti di Giunta o di Consiglio di enti pubblici che conferiscono l’incarico, a coloro che nell’anno precedente siano stati componenti di Giunta o di Consiglio di enti pubblici nella stessa regione di quello che conferisce l’incarico, a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di enti pubblici della stessa regione. Ma la decorrenza del divieto non può che partire dal 4 maggio 2013, data di entrata in vigore del decreto, in virtù del principio di irretroattività delle leggi. Quindi la preclusione non può travolgere incarichi legittimamente conferiti prima di tale data. Il segretario conclude sul punto che sia la carica politica che l’incarico in Sgm di Mino Frasca sono antecedenti all’entrata in vigore del decreto.

Il segretario aggiunge poi che l’articolo 13, comma 3, del decreto, stabilisce che gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di un ente pubblico. Secondo il segretario, se il legislatore avesse voluto stabilire una immediata incompatibilità tra la carica politica e l’incarico, pur se preesistenti e contestuali alla data di entrata in vigore del decreto, lo avrebbe detto espressamente. Quindi, il presidente o l’amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale, quando, nel corso dell’incarico, dovrà presentare la dichiarazione, cui è tenuto annualmente, potrà renderla in tal senso esclusivamente in caso di non sopravvenuta assunzione della carica politica ivi prevista.

frasca_commissione-2Infine, nella nota del segretario, compare il riferimento al parere reso dalla Civit (Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) il 27 giugno 2013, secondo cui gli incarichi di presidente e amministratore delegato citati dall’articolo 13, comma 3, sono da ritenere esclusivamente quelli accompagnati da “deleghe gestionali dirette”. Il segretario ritiene, in conclusione, che il caso di Mino Frasca non si inquadri nella fattispecie di incompatibilità sia per la questione delle dette “deleghe gestionali dirette”, sia per il fatto che la carica politica e l’incarico in Sgm siano antecedenti all’entrata in vigore del decreto. Tale ultima circostanza esclude, peraltro, la possibilità di sollevare un problema di inconferibilità.

La replica di Luigi Melica: “Forzatura per mantenere doppio incarico”

“Caro Mino, se ti senti sereno nell'affermare che l'essere consigliere provinciale, presidente di un consiglio di amministrazione di una società partecipata, l'essere titolare del potere di convocare il Consiglio, di stabilire l'ordine del giorno e, a norma di statuto, di adottare tutte le decisioni riguardanti le materie attribuite al cda non significhi essere amministratore di una società partecipata, sono felice per te”.

“A mio parere, siamo in presenza di una forzatura per permettere ad un bravo amministratore quale sei di mantenere il doppio incarico. Fossi stato nel Responsabile Anticorruzione della Provincia di Lecce, avrei chiesto un parere alla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, ma ho l'impressione che dalla Civit la burocrazia locale preferisca tenersi alla larga, per timore di non sentirsi dire ciò che non si vuole ascoltare. Peccato che la Civit sia l'unico organo competente a emanare pareri e ad adottare decisioni in materia”.

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