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Lo Sportello dei diritti replica: "Conviene il ricorso collettivo"

Si riporta il commento del tributarista Maurizio Villani a sostegno della "class action" contro gli avvisi di classamento degli immobili che, invece, per altre sigle, sarebbe meno efficace di quello individuale, più costoso

LECCE – Lo “Sportello dei diritti”, fondato da Giovanni D’Agata, interviene sulla vicenda dei ricorsi contro la revisione del classamento degli immobili, per replicare alla conferenza, di poche ore precedente, con cui altre associazioni a tutela dei consumatori hanno spiegato l'aver preferito il ricorso individuale a quello collettivo. Scelta che per D’Agata non si spiega se non con lo scopo di speculare sui contribuenti. 

La “difesa” è affidata al parere dell’avvocato tributarista Maurizio Villani per il quale la “class action” già avviata può essere lo strumento utile ed efficace per far annullare gli atti di accertamento dell’Agenzia del Territorio. Tesi, in realtà non negata, da Codancos, Adoc, Adusbef, Confedilizia, Alac Appc che però, hanno inteso seguire un’altra strada, più onerosa per il cittadino, ma, dal loro punto di vista, con maggiori probabilità di efficacia.

Faccio presente che la Corte di Cassazione – sezione Tributaria –, con l’importante sentenza numero 4490 del 23 ottobre 2012, depositata in cancelleria il 22 febbraio 2013, ha precisato che anche nel processo tributario è ammesso il ricorso collettivo sia per le questioni di diritto che per le questioni di merito. Pertanto, non è assolutamente vero che il ricorso collettivo in materia tributaria “è una difesa monca” in quanto limitata solo alle questioni di diritto e non anche a quelle di merito. Infatti, la stessa Corte di Cassazione consente la possibilità di un unico ricorso collettivo che possa affrontare anche le questioni di merito tanto è vero che sul punto i giudici di legittimità così si pronunciano:

Né, infine, appaiono ostative alla soluzione adottata le eventuali circostanze fattuali che potrebbero, parzialmente, diversificare le posizioni dei singoli ricorrenti, soccorrendo in tal caso, e nella ricorrenza dei presupposti di legge, la separazione delle cause espressamente prevista dal secondo comma dell’articolo 103 del codice di procedura civile. Infatti, l’articolo 103, primo comma, prevede che più parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente dalla risoluzione di identiche questioni.

Quindi, alla luce di quanto previsto dalla citata sentenza della Corte di Cassazione, che consente nel processo tributario il ricorso collettivo ai sensi dell’articolo. 103 del codice di procedura civile, nonché alla luce di quanto prevede la suddetta disposizione processuale, si possono verificare le seguenti situazioni: il giudice tributario può accogliere il ricorso collettivo  se ritiene valide le eccezioni di diritto sollevate dalle parti ricorrenti; oppure, il giudice tributario può accogliere parzialmente la risoluzione di identiche questioni di diritto e di fatto; oppure, il giudice tributario, se non ritiene di accogliere totalmente o parzialmente le identiche questioni di diritto e di fatto, può sempre nella motivazione accogliere le particolari questioni di merito riguardanti specifici fatti di determinati ricorrenti, che hanno fatto sempre riferimento ai presupposti giuridici oggettivamente connessi.

In definitiva, nella particolare controversia riguardante le contestazioni agli avvisi di accertamento degli estimi catastali, i recuperi fatti dall’Agenzia del Territorio di Lecce si basano esclusivamente su un’unica questione di diritto “articolo 1, comma 335, della Legge numero 311 del 2004” e di un’unica questione di fatto, le cosiddette microzone 1 e 2, tanto è vero che i recuperi fiscali non fanno assolutamente riferimento a specifiche situazioni catastali, in quanto l’Agenzia del Territorio non ha operato alcun specifico sopralluogo. Di conseguenza, ci troviamo nella classica ipotesi di cause aventi connessione sia per l’oggetto (riclassamento parziale di tutte le microzome 1 e 2 della città di Lecce) sia per il titolo dal quale dipendono (avvisi di accertamento dell’Agenzia del Territorio di Lecce spediti con 70.000 raccomandate ed  aventi tutti la stessa motivazione, tanto è vero che sono stati scritti in modo standardizzato) e, pertanto, ci troviamo nella classica ipotesi di litisconsorzio facoltativo che si può far valere mediante il cosiddetto ricorso collettivo.

Se poi il contribuente vuole aggiungere particolari questioni di merito per meglio supportare le tesi difensive del totale annullamento degli avvisi in contestazione, lo può fare benissimo e ciò non gli viene impedito assolutamente né dalla legge né dalla suddetta sentenza della Corte di Cassazione.

Per concludere, nella particolare situazione che si è venuta a creare a Lecce, è consigliabile sempre il cosiddetto ricorso collettivo sia perché è consentito dalla legge e dalla Corte di Cassazione sia perché si risparmiano notevolmente le spese legali (mentre è sempre dovuto per ogni atto distinto il pagamento di  120 euro per il contributo unificato tributario) senza che ciò possa compromettere le tesi difensive sia per quanto riguarda il diritto sia per quanto riguarda il merito, soprattutto perché sono in contestazione atti generici standardizzati che non hanno alcun riferimento specifico a questioni di merito dei singoli immobili siti nella città di Lecce.

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