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Stop ai volantini? Furia francese e ritirata spagnola

Con una seconda ordinanza contro il volantinaggio selvaggio, il Comune smentisce il contenuto di quella di un mese addietro modificando la parte che imponeva a tutti cassette chiuse e con serratura

LECCE - Non una semplice proroga, come era stato riportato ieri anche da questo giornale (https://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=27648) ma un dietrofront dell'amministrazione comunale di Lecce nella guerra al volantinaggio selvaggio in nome del decoro della città. E' quanto emerge, dal confronto tra l'ordinanza numero 498 presentata in conferenza stampa il 14 aprile dall'assessore all'Ambiente, Gianni Garrisi, e quella del 16 maggio, numero 645. Il secondo provvedimento, in effetti, parla chiaramente di "rettifica" e non di proroga e, nel contenuto, non è fatto alcun riferimento all'analoga misura annunciata solo un mese addietro. Entrambe sono firmate dal dirigente di settore Fernando Bonocuore. Dell'incongruenza si è accorta l'Associazione degli utenti e dei consumatori.

Il nodo della questione nel punto numero cinque che, nella prima ordinanza, prevedeva che "laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse". Nessuna differenza dunque tra cassette per private abitazioni e quelle condominiali. La prescrizione sarebbe valsa per tutti indistintamente.

Nella seconda versione, invece, viene operata una distinzione precisa. "Laddove all'esterno degli immobili condominiali siano ubicate cassette destinate, nell'interesse dei condomini, al ricevimento di depliant pubblicitari ed al recapito di corrispondenza non indirizzata, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano idonee a contenere per dimensione e quantità tale materiale, onde evitarne la dispersione nell'ambiente. A tal fine, dette cassette, dovranno indicativamente avere le seguenti caratteristiche: base di centimetri 40, altezza di centimetri 30, profondità di 15. Nella parte superiore saranno aperte ma dovranno avere una struttura tipo tettoia che disincentivi l'asporto di quanto in esse contenuto da parte di terzi e la dispersione nell'ambiente circostante".

Da chiuse da ogni lato e dotate di serratura ad aperte con una struttura a tettoia, come quelle che sono attualmente già posizionate in buona parte dei condomini. Perché questo giro di valzer? Del resto, se nel primo caso sarebbe impossibile l'asporto, a meno che non si possieda la chiave, nel secondo si può solo parlare di deterrenza, tanto che c'è una specificazione ulteriore sulle indicazioni da apporre: "All'esterno di tali cassette dovranno essere riportate le diciture attinenti il divieto di asporto dei depliant da parte di soggetti terzi non facenti parte del condominio nonché quelle relative alla loro destinazione nonché l'espressa dicitura del divieto di dispersione nell'ambiente dei materiali depositati". "Evidentemente in un mese l'amministrazione ha notato una maggiore educazione dei cittadini seppure i presupposti dell'ordinanza restino gli stessi", è il commento sarcastico contenuto nel comunicato dell'Aduc che fa notare come le nuove previsioni si adattino molto di più alla situazione esistente.

Per il resto, dal confronto delle due delibere, non cambia nulla. A partire dai punti precedenti al quinto e dal punto successivo, il 6, che mette i potenziali trasgressori in guardia: "È fatto divieto a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili cassette postali che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente". E qui un altro dilemma: ma se nel punto precedente si parla espressamente di immobili condominiali, come si può far divieto a tutti i cittadini, compresi dunque quelli che vivono in abitazioni indipendenti? Devono, cioè, installare anch'essi cassette indicativamente delle dimensioni citate nell'ordinanza? E, se così fosse, chi ha provveduto, magari nei condomini ma non solo, ad adeguarsi alla prima delibera, installando cassette chiuse da ogni lato e con serratura, deve metterne un'altra a tettoia?

E' chiaro che il cambiamento radicale del punto 5 ha reso farraginosa l'interpretazione di una delibera che, nella prima versione, sembrava assolutamente lineare. Ed è strano che dopo una delibera annunciata solo un mese addietro in conferenza stampa (https://www.lecceprima.it/articolo.asp?articolo=26997), nella quale tra l'altro si chiese la collaborazione degli organi di informazione per sostenere l'attività dell'amministrazione finalizzata al decoro della città, ne sia venuta fuori una seconda senza analogo tenore. Sarebbe stato il caso di spiegare il senso di una modifica per nulla marginale, anche ai fini di una corretta divulgazione alla cittadinanza che ha tempo fino al 15 luglio per attenersi all'ultima ordinanza.

La seconda ordinanza, che entrerà in vigore il 15 luglio.

L'ordinanza del 14 aprile, quella mai entrata in vigore.

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