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Sabato, 20 Aprile 2024
Salute

Il tetto di spesa sanitaria è invalicabile: respinta richiesta di un centro privato

Una struttura che opera in convenzione pretendeva il pagamento da Asl Lecce di 133mila euro e interessi per prestazioni effettuate tra il 2010 e il 2013

LECCE – Il tetto di spesa per strutture sanitarie in convenzione con il servizio nazionale non può essere derogato. Il Tribunale di Lecce ha stabilito che il budget definito in sede di programmazione e fissato nella contrattazione rappresenta il limite oltre il quale non si può andare.

La causa in questione partiva da una richiesta di pagamento all’azienda sanitaria di Lecce di una somma di 133mila euro, più interessi, da parte di un centro privato per prestazioni dal gennaio 2010 al giugno del 2013. La struttura ha sostenuto di aver ricevuto il corrispettivo dei suoi servizi decurtato del 20 per cento a causa dello sconto imposto dalla legge di bilancio del 2007 e che tuttavia questa riduzione non andava applicata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che limitava lo sconto al triennio 2007/2009, quindi prima delle prestazioni effettuate.

Il giudice, accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Daniele Montinaro che difendeva l'azienda sanitaria, ha stabilito che in nessun caso può essere superata la spesa programmata e concordata con le strutture privato: “Lo svolgimento del servizio pubblico sanitario da parte dei privati è subordinato all’adesione, da parte di questi ultimi, al sistema remunerativo stabilito in ambito regionale, attraverso atti di programmazione che determinano il tetto di spesa sanitaria. Tanto in virtù del principio della programmazione sanitaria che comporta l’adozione di un piano annuale preventivo, stante il limite di spesa sostenibile dall’ente pubblico nel corso di ciascun anno di esercizio, necessariamente rapportato alla disponibilità finanziaria e all’esigenza di preservare l’equilibrio di bilancio. Pertanto, risulta necessario ed indispensabile, per ciascuna istituzione pubblica e privata, la previsione dei limiti massimi di spesa sostenibili annualmente a carico del fondo sanitario regionale, anch’esso predeterminato”.

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