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Mercoledì, 24 Aprile 2024
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Tasso d’interesse troppo elevato. Tribunale revoca decreto ingiuntivo e condanna la banca

Accolta l’opposizione di un cliente che aveva chiesto un prestito di 7mila euro ad un istituto di credito e si era visto intimare il pagamento immediato di oltre 4.300 euro per interessi sopra il tasso di soglia vigente

LECCE – Il tasso d’interesse globale applicato sul contratto di prestito personale è stato considerato troppo oneroso ed elevato, per questo il Tribunale civile di Lecce ha revocato il decreto ingiuntivo emesso a carico del cliente e disposto il ricalcolo del debito residuo da versare alla banca che è stata anche condannata al pagamento delle spese di giudizio. Una sentenza di interesse attuale e collettivo, sul tema comunemente ricondotto ai potenziali casi di usura bancaria, quella emessa nei giorni scorsi dalla seconda sezione civile del Tribunale di Lecce, presieduta dal giudice Maria Paola Sanghez, e che accogliendo l’opposizione all’esecuzione di un decreto ingiuntivo, richiesto sempre tramite il tribunale, da un istituto bancario  a carico di un cliente (assistito dall’avvocato Francesco Toto), che aveva sottoscritto un finanziamento erogato per 7mila euro, ha revocato il provvedimento e condannato la banca anche alle spese di giudizio per oltre 2.350 euro.                   

I fatti

Il 27 luglio del 2017 il Tribunale di Lecce aveva emesso un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo (notificato il 14 agosto dello stesso anno) con il  quale richiedeva al cliente della banca di pagare subito all’istituto la somma di 4.327,24 euro (oltre accessori di legge se dovuti), più interessi e le ulteriori spese di procedura di ingiunzione e oneri generali. Il cliente, tramite il legale Francesco Toto, proponeva subito opposizione all’atto rilevando, in via preliminare, anche la “carenza di legittimazione” da parte dell’istituto bancario richiedente, non ritenendo legittimo l’atto di cessione del credito intercorso tra lo stesso istituto e il gruppo finanziario, e nel merito eccepiva la nullità e indeterminatezza del credito in quanto la sorte capitale non era ritenuta rinvenibile in un valido piano di ammortamento. Veniva anche rilevata, sempre dagli opponenti, l’usurarietà dei tassi moratori, la mancanza di trasparenza nelle statuizioni contrattuali, cosicché, secondo tali valutazioni, il credito non era da considerarsi certo, liquido ed esigibile.

Da qui, con l’impugnazione da parte del legale, è stata chiesta, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa, nonché la revoca del decreto ingiuntivo “per difetto di legittimazione attiva della banca e anche per indeterminatezza del credito ingiunto”. E nel merito si chiedeva di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo “per nullità delle clausole del contratto di finanziamento in mancanza di statuazione per iscritto del tan e taeg realmente applicati al contratto e conseguentemente si chiedeva di ritenere dovuta la sorte capitale maggiorata dei soli interessi legali.”                 

L’istituto bancario si costituiva ovviamente in giudizio contestando il ricorso e l’opposizione alle richieste del cliente e chiedendo la legittimazione del decreto ingiuntivo già emesso. Con un’ordinanza del 6 aprile 2018 il giudice del tribunale civile ha deciso di sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e di nominare un consulente tecnico d’ufficio per una perizia sul caso di specie. Consulenza consegnata e integrata nel dicembre del 2018, e sulla scorta della quale, nell’udienza del 31 gennaio scorso, il giudice civile ha intesso accogliere la richiesta di opposizione del cliente.

Anche per il consulente d’ufficio interessi “non dovuti”

Anche la consulenza tecnica d’ufficio ha, in buona sostanza, avallato ciò che il ricorrente ha esposto e  lamentato con i suoi scritti difensivi.  E secondo quanto riporta lo stesso giudice nella sentenza, dalla perizia è infatti emerso che “il Taeg conteggiato è risultato superiore al tasso soglia vigente nel periodo di sottoscrizione del contratto” e per questo lo stesso consulente, sulla base delle indicazioni fornitegli, non ha conteggiato interessi in quanto non dovuti. Il Ctu ha provveduto al conteggio finale per stabilire quanto ancora  dovuto dal cliente alla banca, tenendo presente il piano di ammortamento dal quale risultavano già versate le prime 29 rate (per un importo di 176 euro ciascuna) per un totale di 5.104 euro. Come da contratto l’importo erogato dalla banca era di 7mila euro. Per tanto, sottraendo dall’importo complessivo concesso la quota complessiva delle rate già versate, si è concluso che l’importo ancora da pagare ammonta a 1.896 euro.

Il consulente d’ufficio ha spiegato che come importo erogato ha considerato unicamente il capitale in quanto in presenza del superamento del tasso di soglia ha ritenuto necessario escludere ogni tipologia di onere. Inoltre all’importo totale da pagare, pari a 1.896 euro, occorre aggiungere gli interessi di mora pattuiti al 15 per cento e conteggiati a far data dal 2 luglio 2015, giorno in cui è avvenuta la decadenza dal beneficio del termine, fino all’eventuale soddisfo.

Il tribunale civile ha così accolto l’opposizione presentata dal cliente revocando il decreto ingiuntivo di 4.327,24 euro, oltre interessi e oneri, e disposto che lo stesso versi nei confronti della banca solo la somma residua di 1.896 euro, più interessi di mora al 15 per cento conteggiati a far data dal 2 luglio 2015. Mentre l’istituto bancario è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio per oltre 2.350 euro.                

Il legale: “Si comincia a riconoscere l’usura bancaria contrattuale” 

“Il giudice ha rilevato che il tasso di interesse globale applicato dalla banca sul contratto di prestito personale stipulato dal mio assistito fosse usuraio” commenta l’avvocato Francesco Toto, “questo tipo di contratto è molto diffuso tra piccoli utenti o consumatori e altrettanti si sono visti pignorare case o stipendi poiché non avevano consapevolezza del diritto, non avevano possibilità di assistenza legale e soprattutto non trovavano protezione dalla magistratura. In sostanza, e finalmente, i giudici di Lecce si stanno uniformando alle recenti sentenze della Cassazione. Fino a ieri vigeva una sorta di pensiero filobancario assolutamente negazionista della cosiddetta usura bancaria contrattuale. Si negava l’applicazione stringente e rigorosa” spiega ancora il legale, “dell’articolo 644 del codice penale che invece finalmente si ritiene attuabile ai fini del computo degli interessi usurari. Nel caso specifico poi emerge un’altra particolarità strategica adoperata dalle banche e cioè la cessione di crediti più o meno deteriorati a basso costo. La qual cosa cede oggi il fiorire e moltiplicare di numerose società di recupero crediti deputate ad assillare telefonicamente il debitore”.

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