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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Stadio "Capozza", illegittimo l'annullamento della fideiussione dal Comune

La quinta sezione del Consiglio di Stato ha ratificato quanto già stabilito dal Tar: è illegittima la delibera numero 23 del 26 giugno 2013 con cui il Comune di Casarano, dopo la ristrutturazione del campo sportivo. La spunta ancora una volta Paride De Masi, che aveva pagato i lavori

ROMA – La quinta sezione del Consiglio di Stato ha ratificato quanto già stabilito dal Tar: è illegittima la delibera numero 23 del 26 giugno 2013 con cui il Comune di Casarano, dopo la ristrutturazione dello stadio “Capozza”, ha annullato il provvedimento riguardante il prestito della fideiussione a garanzia del mutuo contratto dalla società sportiva Virtus Casarano per l’espletamento di una parte dei lavori.

Accolte, dunque, le tesi difensive dell’Istituto di credito sportivo e dell’avvocato Saverio Sticchi Damiani, di Antonio Paride De Masi, nelle vesti dell’allora presidente della Virtus.

In seguito a una convenzione stipulata tra la società sportiva e l’amministrazione per la gestione del campo sportivo comunale, la prima si è offerta di ristrutturare lo stadio realizzando diversi lavori di una certa entità: il rifacimento della tribuna laterale, la sistemazione di curva nord, tribuna centrale e servizi annessi (sala stampa e magazzini), la sostituzione della recinzione di ferro della tribuna centrale e laterale, la predisposizione presso tutte le tribune di posti a sedere, la risistemazione del manto erboso, la demolizione della curva sud e la sua risistemazione con un progetto speculare a quello della nord, infine, la creazione di gruppi di servizi al di sotto della tribuna.

I lavori hanno impegnato somme per oltre 2 milioni di euro, di cui due terzi finanziati mediante un mutuo richiesto dalla società all’Istituto di credito sportivo e un terzo a fondo perduto direttamente dalla società calcistica con i propri proventi.

Il Comune, trattandosi di stadio comunale, all’epoca concesse la fideiussione necessaria per ottenere il mutuo per la realizzazione dei lavori e salvo, dopo la completa ristrutturazione, annullare la delibera con cui aveva prestato la fideiussione.

Come già il Tar Lecce, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la decisione del Comune di Casarano di far venir meno la garanzia prestata. L’amministrazione, prima di adottare un provvedimento di tal genere, avrebbe ignorato di bilanciare l’interesse pubblico derivante dall’annullamento consiliare della delibera (meramente finanziario) con quello, sempre pubblico, già conseguito attraverso la totale ristrutturazione dell’impianto sportivo comunale, e avrebbe del tutto omesso di tener conto della posizione dei destinatari del provvedimento.

Sarebbe emersa, cioè, la volontà dell’amministrazione di sottrarsi alle responsabilità patrimoniali derivanti dalla fideiussione rilasciata.

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