Diniego alla proroga del servizio di trasporto fino al 2026: per il Tar è legittimo
Sentenza della Seconda Sezione: corretto l'orientamento del Comune di Galatina nel valutare inadeguate gli investimenti proposti dal concessionario
LECCE - La Seconda Sezione del Tar di Lecce ha ritenuto legittima la scelta del Comune di Galatina di non prorogare in favore della ditta Tundo l'affidamento del servizio di trasporto pubblico.
Con un ricorso l'azienda chiedeva di annullare gli effetti della delibera di giunta nella parte in cui si riteneva non percorribile la strada della proroga fino a tutto il 2026 (prevista in applicazione di una serie di disposizioni regionali per sostenere le aziende in periodo di pandemia), e quelli della determina dirigenziale con la quale veniva accordata la proroga per tre mesi, il tempo ritenuto necessario per procedere all'espletamento di una nuova gara. Nel ricorso si fa riferimento anche al risarcimento del danno eventualmente scaturito dalla mancata concessione della proroga stessa.
La camera di consiglio si è svolta il 23 febbraio e la sentenza è stata pubblicata l'1 marzo. Il Comune è stato difeso da Luigi Quinto. Va premesso che la ditta gestisce il servizio dal 2004 in ragione di un affidamento per nove anni, successivamente prorogato fino a dicembre del 2022. In base alle normative intervenute la Tundo ha chiesto quindi un'altra proroga.
La possibilità di accordare la proroga, infatti, è legata alla realizzazione di investimenti significativi in direzione della sostenibilità ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore alla scadenza dell'affidamento. L'ente ha, tuttavia, giudicato insufficienti gli interventi proposti dalla ditta - pari al 5 percento del costo annuo del servizio (che è 250mila euro) -, ma ha anche fatto presente che l'azienda aveva già ottenuto reiterati affidamenti, circostanza che avrebbe precluso un'ulteriore proroga. E secondo i giudici (presidente Roberto Palmieri, estensore Andrea Vitucci, consigliere Nino Dello Preite) la valutazione del Comune sull'inadeguatezza degli investimenti proposti dal concessionario è legittima