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Gallipoli

Agenzia delle entrate condannata al risarcimento del danno per tardiva autotutela

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Lecce che accogliendo le richieste dell’avvocato Mirko Petrachi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

GALLIPOLI - E’ legittima la condanna della Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno in caso di tardiva autotutela. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Lecce che accogliendo le richieste dell’Avv. Mirko Petrachi, difensore di un contribuente, ha stabilito, con sentenza di alcuni giorni fa, che l’Amministrazione Finanziaria (nel caso specifico, la Direzione Prov.le di Lecce), laddove disponga tardivamente una autotutela a favore del contribuente, deve essere condannata al pagamento del risarcimento del danno.

Ma veniamo ai fatti del processo.

Il contenzioso tributario nasceva da un iniziale diniego del beneficio delle detrazioni fiscali, previste per le ristrutturazioni edilizie, in favore del contribuente. Nelle more del giudizio tributario, tuttavia, l’Ufficio “revocava” il proprio provvedimento, riconoscendo, dunque, il diritto del contribuente ad ottenere le detrazioni richieste, annullando di fatto il recupero fiscale. Innanzi a tale “nuovo” scenario processuale, l’interessato, difeso dell’Avv. Mirko Petrachi, evocava in giudizio  la Agenzia delle Entrate, Direz. Prov.le di Lecce, nella persona del Direttore p.t., onde ottenere il risarcimento dei danni patiti.

Con sentenza del 12.11.2015 il Tribunale di Lecce, accogliendo le difese dell’Avv. Petrachi, condannava la Agenzia delle Entrate al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, tutti patiti dal contribuente, motivando che il “rifiuto della Agenzia delle Entrate (alla detrazione fiscale spettante) generava stress e stati d’ansia nell’odierno attore … posto che v’è l’obbligo, in capo alla amministrazione finanziaria, di adottare la dovuta diligenza per evitare ogni possibilità di errore”.

Il Tribunale di Lecce uniformandosi così ad un orientamento giurisprudenziale costante ha, infatti, fondato la propria decisione sul principio secondo cui “se la P.A., per qualsiasi ragione costringe il contribuente a ricorrere contro un atto impositivo, del quale ne viene già evidenziata, in sede di autotutela, ma inutilmente, la illegittimità ed infondatezza, i danni arrecati al contribuente devono essere risarciti dalla Amministrazione”; è questo, in sintesi, l’interessante filone giurisprudenziale segnato da una serie di sentenze della Corte di Cassazione, l’ultima delle quali è la n. 698 del 19.1.2013.

E fra i casi che in concreto si possono verificare – spiega l’Avv. Mirko Petrachi – il più frequente è proprio quello in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento e/o cartella di pagamento e, rilevando prima facie l’infondatezza e l’illegittimità del medesimo atto, ne chiede l’annullamento in via di autotutela; secondo la Cassazione (n. 689/10, n. 13801/2004) “nel caso in cui la stessa autotutela non venga tempestivamente adottata, al punto da costringere il privato ad affrontare le spese legali e d’altro genere per proporre ricorso per l’annullamento dell’atto, la responsabilità della amministrazione permane ed è innegabile”.

Pertanto, continua l’Avv. Mirko Petrachi, a prescindere dalla qualificazione che si voglia dare della posizione giuridica del contribuente nei confronti della Amministrazione finanziaria, sicuramente uno degli strumenti di tutela che possono essere attivati è quello risarcitorio.

In conclusione, il mancato intervento in autotutela da parte della Agenzia delle Entrate di Lecce, è costato caro: oltre euro 5.000,00 di risarcimento danni in favore del contribuente “stressato”.

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