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Giovedì, 25 Aprile 2024
Firmate il 18 novembre

Mercato ittico, ordinanze di sgombero sospese fino a giugno

I gestori dei box hanno presentato ricorso al Tar. Di questi giorni i primi pronunciamenti: salvo che in un caso, accolte le istanze cautelari

GALLIPOLI – Una situazione di stallo si è determinata sulla vicenda del mercato ittico di Gallipoli. L'amministrazione comunale intende da tempo procedere all'assegazione dei box tramite procedura di evidenza pubblica, trattandosi di area demaniale e con ordinanza dirigenziale del 18 novembre è stato disposto lo sgombero degli otto locali attualmente occupati.

Contro quel provvedimento gli operatori hanno presentato ricorso, chiedendo anche la sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo e sono proprio di questi ultimi giorni i primi pronunciamenti del Tar Puglia, sede di Lecce: tre istanze cautelari sono state accolte, mentre una quarta è stata respinta.

Il regolamento comunale del 2018

La vicenda del mercato ittico prende le mosse nel 2004 quando l’autorità marittima autorizzava in favore del Comune l’occupazione dell’area demaniale per la ristrutturazione del sito e per la gestione dello stesso. Nel 2018 è stato poi approvato il “Regolamento sul funzionamento e sulla valorizzazione del mercato ittico al dettaglio” nel quale si precisava che i contratti di assegnazione in uso dei box in essere in quel momento sarebbero stati considerati inefficaci alla data naturale di scadenza pattuita e che sarebbe stato escluso in ogni caso il tacito rinnovo.

L’amministrazione gallipolina ha quindi proceduto alla notifica agli interessati della volontà di disdetta dei contratti alla scadenza, ma la normativa emanata per fronteggiare le ripercussioni della pandemia sul tessuto economico ha consentito la prosecuzione dell’utilizzo dei box. Di fatto quindi non è cambiato nulla fino al 16 settembre scorso, data in cui gli uffici comunali hanno inviato agli interessati una diffida a liberare i locali entro 15 giorni (lo stato di emergenza era intanto terminato a marzo). L’ordinanza di sgombero, di due mesi successiva, è stata la conseguenza dell’inerzia degli operatori.

L'orientamento dei giudici in fase cautelare

La partita si è quindi spostata nell’alveo della giustizia amministrativa. La Sezione Terza, in attesa della discussione di merito fissata per il 20 giugno, ha riconosciuto la ragionevolezza delle argomentazioni presentate dai ricorrenti (difesi da Danilo Lorenzo, Michele Lembo e Giuseppe Della Ducata): la principale è che il Comune non sarebbe legittimato a esercitare poteri di polizia demaniale dal momento che l’ente è concessionario dell’area in questione, mentre il concedente legittimato a iniziative di autotutela resta la capitaneria di porto.

Diverso, invece, l’esito per il gestore di un altro box la cui istanza è stata trattata dalla Sezione Prima. In questo caso il ricorrente, successivamente alla scadenza naturale del suo contratto, ha stipulato un contratto d’affitto d’azienda (non autorizzato dal Comune) con un terzo. I giudici, prendendo quindi atto del venir meno della relazione giuridica e di fatto del ricorrente con il bene, non hanno ravvisato gli estremi di un danno potenziale che possa pregiudicare l’attività commerciale del ricorrente.

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