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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Capannone nel porto per barche e canoe. Ok del Tar alla Lega navale

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso presentato dai soci della sezione di Gallipoli che avevano visto rigettata l'istanza presentata al Comune per ricostruire la vecchia struttura di ricovero per le imbarcazioni

GALLIPOLI - Le barche, le canoe e kayak dei soci della Lega Navale di Gallipoli potranno essere custodite in un nuovo capannone nell’area del porto. Lo ha definito, con una sentenza di queste ore, anche il Tar di Lecce, accogliendo un ricorso inerente la questione. Si tratta in buona sostanza di realizzare una struttura che già in passato era esistente sul fronte del blocco portuale e poi era stata abbattuta. Ed ora sarebbe da ricostruire per tenere al riparo le imbarcazioni, e per la quale il sodalizio ionico aveva chiesto la relativa autorizzazione demaniale ed edilizia al Comune.

Richiesta che era stata rigettata e motivata dagli uffici comunali competenti, ma nei confronti della quale la Lega navale gallipolina ha inteso far valere le proprie ragioni impugnando l’atto, notificato nel luglio scorso, dinnanzi al Tribunale amministrativo. E l’esito del ricorso è stato favorevole ai ricorrenti come per altro conferma il presidente della sezione gallipolina, Pantaleo Ernesto Bacile.          

“Ho il piacere di comunicare che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione di Lecce” scrive in una nota rivolta anche ai soci, il presidente Bacile, “ha accolto il ricorso instaurato contro il Comune di Gallipoli per l’annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di autorizzazione per la ricostruzione di un capannone da destinare a ricovero delle imbarcazioni di proprietà dei soci.

Ed infatti il Tar Puglia con la sentenza n.1799/2012, depositata in data 25 ottobre ha dichiarato che una volta approvato il Piano regionale delle Coste l’attività concessoria è consentita, e appare anzi doverosa esplicazione della naturale obbligatorietà dell'azione amministrativa, nell'osservanza del Piano regionale. Pertanto si comunica” conclude Bacile “che l’auspicata realizzazione del capannone per il ricovero delle imbarcazioni dei soci si avvierà nel più breve tempo possibile”.

Sulle due tesi è prevalsa quindi quella della Lega navale ionica, che ha presentato il ricorso con il legale Marianna Greco,  mentre il Comune aveva motivato il suo diniego rilevando che il progetto della ricostruzione del capannone per il ricovero delle imbarcazioni “comporterebbe la realizzazione di nuovi volumi con variazione sostanziale dell’originario assetto, sicché l’intervento sarebbe interdetto sino all’approvazione del redigendo Piano comunale delle coste”.

Il Tar di Lecce in un passo della sentenza ha evidenziato altresì che “il diniego in questione ritiene quindi del tutto ingiustificatamente che nelle more dell’approvazione del piano comunale delle coste non possano essere rilasciate nuove autorizzazioni, atteso che la richiesta della ricorrente non comporta variazioni dell’area attribuita in concessione e risulta coerente con quanto previsto nel piano regolatore del Porto di Gallipoli approvato nell’1987, che includeva il capannone tra quelli insistenti sulla banchina del molo foraneo del porto commerciale di Gallipoli”.

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