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Sabato, 20 Aprile 2024
Ribadita posizione del Tar / Castrignano del Capo

Case padronali in zona agricola: non serve il nesso con la conduzione del fondo

La sentenza del Consiglio di Stato chiude una vicenda relativa a Castrignano del Capo: nella scorsa consiliatura l'ufficio tecnico aveva mutato l'interpretazione di una norma di attuazione del piano di fabbricazione

CASTRIGNANO DEL CAPO – Nelle zone agricole del comune di Castrignano del Capo possono essere realizzate abitazioni per uso stagionale anche senza la presenza di un collegamento diretto tra l’immobile e lo sfruttamento agricolo del fondo.

Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Sezione Quarta del Consiglio di Stato respingendo il ricorso dell’ente locale e confermando l’orientamento della sede leccese del Tar Puglia (ottobre 2021). La questione verteva sull’interpretazione dell’articolo 27 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del programma di fabbricazione che disciplina le diverse tipologie di interventi consentiti con la tipizzazione E1.

Durante la scorsa consiliatura, quella retta da Santo Papa, l’ufficio tecnico comunale – sulla base di una sentenza della Cassazione Penale - aveva invertito quella che era stata fino a quel momento la prassi del comune capuano, sostenendo che il requisito oggettivo, necessario per le “costruzioni a servizio dell’agricoltura” (depositi, fabbricati rurali, case coloniche di cui al secondo comma) valesse anche per le “case padronali” (terzo comma). 

Il Comune, sulla base di quella convinzione, aveva quindi proceduto al ritiro in autotutela di permessi a costruire già concessi. Uno dei cittadini coinvolti in questa marcia indietro ha però, assistito dall’avvocato Alessandro De Matteis, impugnato i relativi atti davanti alla giustizia amministrativa che, con la sentenza pubblicata il 5 agosto, ha chiarito i termini della questione.

Anche per i giudici di appello, si legge in sentenza “si tratta, pertanto, di due disposizioni che vanno lette distintamente senza che la previsione del terzo comma possa essere ritenuta una specificazione del secondo comma quanto a edificazioni consentite: se, infatti, si assimilassero le case padronali indicate nel terzo comma alle case coloniche indicate nel secondo, la previsione del terzo comma sarebbe sostanzialmente inutile poiché le costruzioni al servizio dell’agricoltura sono già disciplinate dal secondo comma delle N.T.A., per cui l’interpretazione affermata dal comune avrebbe un effetto di inammissibile implicita abrogazione del terzo comma”.

L’avvocato De Matteis ha commentato con soddisfazione l’esito della vicenda: “L’interpretazione fornita dai giudici di Palazzo Spada appare a mio avviso ineccepibile perché scaturisce da una piana lettura della norma comunale, condotta secondo i consueti canoni letterale e logico-sistematico. La regola che ne vien fuori è chiara: nella zona agricola E1 di Castrignano si può edificare a titolo oneroso non solo prescindendo dal requisito soggettivo, ossia dall’essere imprenditore agricolo, ma anche dal cosiddetto requisito oggettivo, ossia dalla necessità che l’abitazione sia giustificata dalla conduzione agricola del fondo e proporzionata alle sue necessità, ovviamente nell’imprescindibile rispetto di tutti gli indici e parametri edilizi ed urbanistici previsti dallo strumento urbanistico comunale vigente”.

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