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Venerdì, 19 Aprile 2024
S.M. Leuca Corsano

Feste non autorizzate nella torre costiera. Tar legittima revoca del Comune

Respinta la richiesta di sospensiva dell’associazione a cui il Comune di Corsano ha ritirato la concessione demaniale di Torre Specchia Grande

CORSANO – Un primo round significativo per il Comune di Corsano che ha visto legittimata la sua decisione di revocare la concessione demaniale in favore dell’associazione di volontariato a cui era stata affidata la gestione e la valorizzazione di Torre Specchia Grande. Con una ordinanza delle ultime ore infatti la terza sezione del Tar di Lecce ha respinto la richiesta di sospensiva formulata nell’ambito del relativo ricorso presentato dall’associazione per la quale, nel settembre scorso, l’amministrazione comunale di Corsano aveva avviato il procedimento di decadenza della concessione della torre costiera, risalente al periodo di Carlo V e di alta valenza storico e artistica, e dei locali di pertinenza, nei quali il sodalizio era incaricato di curare la valorizzazione del bene e la promozione del centro culturale e ambientale.         

Alla base del provvedimento di decadenza emesso dal Comune vi era la contestazione mossa, a seguito di alcune verifiche e accertamenti degli uffici competenti,  nei confronti dell’associazione che non avrebbe utilizzato in maniera appropriata la torre cinquecentesca e i locali di contrada Pozze  rispetto alle disposizioni del Piano di gestione e operativo per la contestuale valorizzazione culturale e ambientale del bene storico. Nello specifico l’amministrazione comunale aveva contestato l’utilizzo del bene e dei locali non per fini sociali e culturali, ma per finalità di svago (tipo feste private non autorizzate) non compatibili con l’oggetto della concessione. Circostanze che i titolari della concessione di Torre Specchia Grande hanno subito contestato impugnando anche le relative diposizioni della giunta, del dirigente dell’ufficio demanio e del segretario comunale dinnanzi al tribunale amministrativo.

I giudici del Tar però, aderendo anche alle tesi del Comune di Corsano, difeso dall’avvocato Leonardo Maruotti, hanno deciso di rigettare l’istanza cautelare poiché “la pronunciata decadenza dalla concessione del pubblico servizio in parola sembra giustificata, poiché appare configurarsi, nella fattispecie concreta in esame, il grave inadempimento degli obblighi fondamentali inerenti alla concessione medesima da parte del soggetto concessionario, in quanto la contestata cessione in uso per fini privatistici di svago-ludici, adeguatamente dimostrata, allo stato, dalla pubblica amministrazione con l’indicazione delle circostanze puntualmente riferite negli atti gravati, supportata dalla sussistenza di effettivi e oggettivi fatti materiali, il possesso e la consegna, da parte del privato, delle chiavi della struttura, aventi consistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, si appalesa in patente contrasto con le specifiche finalità del pubblico servizio di che trattasi”. Secondo il legale del Comune quindi la decisione di non concedere la sospensiva implica che il Tar “ha riconosciuto che l’associazione ricorrente avesse posto in essere, con la propria condotta, un grave inadempimento della concessione confermando, così, la legittimità dei provvedimenti comunali e, quindi, la correttezza del procedimento e dell’operato del segretario comunale”.

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