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Sabato, 20 Aprile 2024
S.M. Leuca Tricase

Tar accoglie ricorso, Parco Otranto-Leuca a rischio

Una sentenza accoglie il ricorso di 52 privati per un "vizio di forma". Ma nella vicenda molti aspetti non sono ancora chiari. Nella zona ricadono Grotta dei Cervi, la Zinzulusa, la Grotta Romanelli

Il Parco "Otranto-Santa Maria di Leuca-Bosco di Tricase" torna in discussione. Merito o colpa, (dipende ovviamente da che punto di vista si guardi la vicenda), di una sentenza del Tar di Lecce, emessa dal collegio presieduto da Aldo Ravalli, il 23 maggio scorso. Il Tar, che nei giorni scorsi ha reso note le motivazioni della sentenza, rimette alla Corte costituzionale ogni scelta in merito alla legge regionale numero 30 del 26/10/2006, che aveva per l'appunto istituito la Zona Parco, famosa per accogliere al suo interno meraviglie naturali quali la Grotta dei Cervi, la Zinzulusa, la Grotta Romanelli, oltre al noto faro di Punta Palascia. Si accoglie, dunque, con favore il ricorso di 52 proprietari di terreni, ricadenti nella zona sottoposta a vincolo.

Ad onor del vero, il Parco non è nuovo ai ricorsi, visto che questo è "solo" il quinto di una lunga serie, presentati tra il 30 dicembre 2006 e il 2 gennaio 2007: in due anni, circa 250 persone si sono chiaramente opposte alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce e ai Comuni interessati, contestando la procedura stessa d'istituzione del Parco e manifestando la propria contrarietà sulla conferenza dei servizi, che avrebbe favorito l'approvazione della legge regionale d'istituzione. Ci sarebbe un vizio di forma all'origine del problema, stando a quanto affermano i ricorrenti: questi, infatti, non avrebbero tutti ricevuto, a suo tempo, la comunicazione d'istituzione del Parco; cosa che causerebbe l'illegittimità di ogni atto successivo. Il Tar leccese sottolinea, infatti, come in sede di conferenza dei servizi la mancata comunicazione ai proprietari avrebbe penalizzato i soggetti coinvolti per "l'esigenza di un effettivo contraddittorio con gli interessati" e per discutere eventuali osservazioni.

Prosegue la sentenza: "L'incidentale eccezione di illegittimità costituzionale è l'unico strumento processuale a disposizione dei ricorrenti per tutelare le loro posizioni giuridiche soggettive nei confronti degli impugnati provvedimenti amministrativi, assorbiti dalla legge regionale che li approvava". Il Tar rimanda, dunque, alla Corte costituzionale, che se dovesse rilevare criteri di incostituzionalità nella legge emanata a Bari, rimetterebbe in discussione l'esistenza stessa dell'area protetta. Ma fuori dal "legalese" e dalle questioni burocratiche sui tempi e i modi, vanno considerate anche alcune contraddizioni, che emergono nella vicenda e che la rendono ancora più controversa: prima di tutto sorprendono gli errori tecnici della Regione, nell'iter di approvazione della legge n. 30, che ne hanno causato l'"attaccabilità". Un altro particolare incuriosisce: il Parco si estende sul territorio dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase; eppure, tra questi comuni, solo Tricase e Gagliano si sono costituiti in giudizio.

Colpisce inoltre che a rappresentare il gruppo dei ricorrenti sia l'avvocato Gianluigi Pellegrino, figlio del presidente di Provincia: nulla da obiettare, se non fosse che il ricorso è stato presentato anche contro la Provincia di Lecce stessa: qualche "maligno" non lo ritiene un caso. Maligni o no, l'istituzione del Parco aveva, come spesso accade, sollevato un viavai di dichiarazioni politiche sulla "necessità e razionalità" di tale soluzione. Sono in molti, soprattutto tra gli ambientalisti, a ritenere che il reale motivo del ricorso sia da ricercare piuttosto (e ancora una volta) in interessi di singoli privati. Con buona pace della retorica del Salento "bello e sostenibile", che ne uscirebbe ulteriormente ridimensionata.

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