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Fotovoltaico ed incentivi: il Tar del Lazio accoglie il ricorso della Sunrice

L'impresa magliese, difesa dall'avvocato Luigi Quinto, avrà dal gestore dei servizi energetici gli incentivi: è giustificato il comportamento di chi, per via della soppressione degli aiuti economici, aveva interrotto i lavori

MAGLIE - Il gestore dei servizi energetici non può negare l’incentivo del quarto conto energia alle imprese che hanno ultimato i lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici entro la data del 24 maggio 2012. Il principio è stato affermato dal Tar del Lazio che, accogliendo un ricorso proposto dalla società Sunrice di Maglie, difesa dall’avvocato Luigi Quinto, ha annullato il provvedimento del Gse, che aveva respinto la richiesta di incentivo sul presupposto della tardiva attivazione dell’impianto rispetto al termine del 28 febbraio previsto dal d.m. 5 maggio 2011.

Il giudice amministrativo ha rilevato come il Gse non potesse pretendere dalle imprese il rispetto di quel termine poiché, un mese prima della scadenza, il governo aveva emanato un decreto legge in base al quale gli impianti non ancora ultimati a quella data avevano perso ogni diritto agli incentivi. Solo con la legge di conversione del 25 marzo 2012 era stato ripristinato il diritto agli incentivi. È pertanto giustificato il comportamento delle imprese che, dopo la soppressione degli incentivi, hanno interrotto i lavori fino alla data in gli stessi incentivi sono stati ripristinati.

Accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Quinto, il Tar del Lazio ha osservato che “i principi di logicità, imparzialità e coerenza avrebbero dovuto indurre il gestore a prorogare nella fattispecie il termine per l’ultimazione dell’impianto in quanto l’evoluzione normativa della disciplina applicabile all’ipotesi in esame deve essere qualificata come 'factum principis' che ha impedito la realizzazione dell’impianto nel termine originariamente previsto sulla base del d.m. 5 maggio 2011".

"La diversa interpretazione prospettata dal Gestore - proseguono i giudici - comporterebbe che la disciplina transitoria non potrebbe essere mai applicata a coloro i quali sono stati ammessi ai benefici previsti dal d.m. 5 maggio 2011 e che, senza colpa alcuna e solo per effetto dell’entrata in vigore di una normativa problematica successivamente modificata dallo stesso legislatore, avrebbero perso benefici già riconosciuti con l’iscrizione al registro in posizione utile: come già precisato, però, ciò non risulta conforme a principi di equità ed imparzialità”.

Si tratta di una differenza di non poco conto atteso che il riconoscimento dell’incentivo nella misura fissata dal quarto conto energia determina un maggior introito per il gestore di oltre 1 milione di euro nel ventennio di vita dell’impianto.

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