rotate-mobile
Venerdì, 19 Aprile 2024
Nardò Nardò

Integrazione scolastica nell’Ambito 3. Gara legittima, via libera definitivo del Tar

I giudici della terza sezione del tribunale amministrativo hanno confermato l’affidamento del servizio nelle scuole di Nardò, Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì

NARDO’ - Con una sentenza deposita nella giornata di ieri i giudici della terza sezione del Tar di Lecce hanno confermato la validità dell’operato dell’Ambito territoriale sociale 3 di Nardò per l’affidamento biennale, al raggruppamento temporaneo di imprese Comunità San Francesco e MediHospes, del servizio di integrazione scolastica negli istituti dei comuni dell’ambito che comprende anche le municipalità di Copertino, Galatone, Leverano, Porto Cesareo e Seclì.

L’aggiudicazione del servizio di integrazione scolastica e assistenza specialistica riguarda tutti gli alunni diversamente abili residenti nei sei comuni dell’Ambito territoriale neretino frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, dei comuni interessati. L’affidamento biennale del servizio, per un importo pari a 642 mila euro, disposto in favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Comunità San Francesco e MediHospes Coop Sociale, era stata impugnata al Tar da un’altra ditta partecipante (la Egle società cooperativa sociale) classificatasi al secondo posto, che aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione, della graduatoria e il risarcimento dei danni derivanti dal mancato svolgimento del servizio assegnato all’altra concorrente.

I giudici amministrativi, accogliendo le tesi esposte in giudizio dall’avvocato Paolo Gaballo che difendeva i sei Comuni dell’Ambito 3, dopo aver respinto a marzo la richiesta di sospensiva, si sono espressi ora in via definitiva con la sentenza che conferma la graduatoria redatta dalla stazione appaltante. In particolare il Tar, nella sentenza, ha dichiarato “irricevibile per tardività” il ricorso promosso dalla ditta seconda classificata contro il provvedimento di aggiudicazione della gara, nonché respinto i motivi aggiuntivi con cui la società ricorrente contestava, con la sua impugnazione, la procedura di gara e il provvedimento di aggiudicazione, ritenuti infondati nel merito.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Integrazione scolastica nell’Ambito 3. Gara legittima, via libera definitivo del Tar

LeccePrima è in caricamento