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Lunedì, 29 Aprile 2024
La Regione dovrà rivedere l’iter / Muro Leccese

Pma di Muro Leccese, autorizzazioni ko. I giudici del Tar “bloccano” la Prodia srl

Depositata oggi la sentenza del tribunale amministrativo di Bari che ha accolto il ricorso della Tecnomed alla quale era stata negata la possibilità di realizzare un Centro di procreazione assistita di secondo livello a Nardò. La vicenda s’intreccia all’inchiesta penale “Re Artù”

MURO LECCESE - I giudici della seconda sezione del Tar di Bari hanno annullato tutti gli atti  della Regione Puglia, dell’ex direttore generale della Asl di Lecce e dei pareri autorizzativi dei comuni interessati, che avevano rilasciato le autorizzati per la realizzazione di un Centro di procreazione medicalmente assistita di II° livello, a Muro Leccese in favore della sede operativa  de I Giardini di Asclepio, ora Prodia srl.

I giudici amministrativi baresi, i quali sono stati chiamati ad esprimersi per competenza dopo il trasferimento degli atti di giudizio dalla sede del Tar di Lecce, hanno infatti accolto il ricorso presentata dalla Tecnomed Centro Medico Biologico, che ancor prima della Prodia, a partire dal 2019, aveva avanzato la richiesta autorizzativa per l’attivazione di un centro di procreazione assistita avanzata (che garantisce la fecondazione in vitro) nella struttura di Nardò, già essendo già abilitata a fornire prestazione sanitarie di I primo livello in quello specifico settore.

La sentenza è stata deposita nella giornata di oggi e sul peso della decisione definitiva del Tar fanno leva anche i riferimenti legati all’inchiesta “Re Artù”, tuttora in corso, sul presunto scambio di favori tra politica e sanità locale e che ha visto coinvolti, a vario titolo, anche personalità eccellenti come l’ex assessore regionale al Welfare, Salvatore Ruggeri, e l’ex direttore generale della Asl leccese, Rodolfo Rollo che insieme ad altri dodici imputati si difenderanno dalle accuse nel giudizio richiesto a loro carico dalla procura.

Con l’accoglimento del ricorso tutti gli atti che avevano portato ad autorizzare e “preferire” la società dei “I Giardini di Asclepio”, non solo a scapito della richiesta della Tecnomed, ma anche su un paio di opzioni pubbliche, sono di fatto stati annullati  e ora la Regione Puglia (che sulla vicenda ha voluto attendere il giudizio di merito del Tar), potrà correttamente valutare l’unica domanda residuata, ovvero quella della società ricorrente della Tecnomed. Nel giudizio le ragioni del Centro medico biologico della Tecnomed sono state argomentate dall’avvocato Bartolo Ravenna che con il collega Gianluca Mari hanno costituito il collegio difensivo.

All’attenzione dei giudici amministrativi sono state portate una serie di circostanze utili a delineare il quadro in cui sono stati concepiti gli atti impugnati, tra cui il parere sanitario dell’allora direttore generale Asl, Rodolfo Rollo, fulcro di tutta la procedura autorizzato ria. Tra le più significative situazioni, emerse dall’inchiesta penale in corso, vi è l’intesa di elargire “pensieri” ai funzionari baresi che stavano trattando la procedura, l’accordo di trasferire un’apprezzabile fetta di quote societarie all’ex assessore regionale al Benessere. Ma soprattutto anche gli aspetti di una intercettazione telefonica tra il coordinatore del centro medico e l’ex assessore Ruggeri che tra l’altro ha concesso in affitto i locali, di sua proprietà, al Centro medico della Prodia a Muro Leccese.

“Effettivamente, di lì a poco, così è stato attraverso una strana ripartizione dell’unica macro area per la Provincia di Lecce in due sub macro aree e senza nemmeno considerare gli esiti dell’istruttoria svolta dalla stessa Asl dalla quale era emerso un fabbisogno assistenziale della popolazione della Asl di Lecce distinto per Comune di residenza minore nell’area Sud, ricomprendente Muro Leccese, invece preferito” hanno evidenziato nel ricorso i legali della Tecnomed.

Il Tar di Bari, prendendo debita nota delle indicazioni fornite anche dal Consiglio di Stato nell’agosto scorso investito da Tecnomed, ha ravvisato gravi vizi nell’istruttoria svolta ritenendo che dalla trascrizione delle intercettazioni, come anche dalla richiesta di rinvio a giudizio disposta dal gip, emergerebbe evidente come la scelta del rilascio dell’autorizzazione a “i Giardini di Asclepio” avrebbe potuto essere condotta, da parte delle amministrazioni resistenti, sulla base di una più imparziale valutazione nella scelta degli interessati che tenesse conto dei requisiti oggettivi concretamente vantati dai rispettivi concorrenti e dalla reale ed effettiva esigenza di collocazione territoriale di un centro di Pma di II livello nella città di Muro Leccese.

Nelle motivazioni della sentenza gli stessi giudici amministrativi hanno evidenziato che un’istruttoria condizionata (anche solo potenzialmente) da interessi personalistici, non è idonea a fondare un adeguato e legittimo convincimento in capo alla pubblica amministrazione, in relazione alla scelta del privato che meglio sarebbe in grado di soddisfare l’interesse pubblico tutelato dalla normativa sanitaria nazionale e regionale.

Tanto più quando gli organi e dirigenti pubblici sottoposti a procedimento e a processo penale siano coloro che, poiché competenti per legge, concretamente appaiano aver assunto un ruolo oggettivamente determinante nell’adozione di pareri e provvedimenti volti ad agevolare uno specifico concorrente, contraddicendo in questo modo la ratio dell’azione amministrativa, finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico in un’ottica di rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento omettendo al contempo di considerare la regola di condotta dell’astensione del pubblico ufficiale in caso di conflitto di interesse riferita non necessariamente al solo provvedimento finale, ma anche ad un atto presupposto ad esso suscettibile di incidere sul regime di validità del provvedimento conclusivo del procedimento.

E tale conflitto di interesse, secondo il Tar, emerge anche solo dalla preliminare circostanza per cui l’immobile sede della Prodia srl risulti essere di proprietà dello stesso ex assessore, il quale per l’esercizio delle sue funzioni istituzionali nel campo sanitario avrebbe dovuto, a monte, astenersi “a vista” da qualsivoglia ingerenza nel procedimento volto a selezionare il centro medico più idoneo per le prestazioni di Pma, vedendo i propri interessi patrimoniali comunque oggettivamente coinvolti da decisioni eventualmente favorevoli adottabili (ed in concreto adottate) nei confronti di un soggetto al medesimo legato da vincoli di natura negoziale.

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