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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Cavallino

Mancavano dieci minuti all’inizio ufficiale della gara, non fu violato il Daspo

In appello la spunta un ex dirigente di calcio, che fu anche arrestato. La difesa ha sottolineato: "Solo nelle partite del comunale di Cavallino c'erano divieti precisi di avvicinarsi al campo due ore prima e dopo"

CAVALLINO – Assolto in appello perché il fatto non sussiste. E pensare che in primo grado era stato condannato a un anno e sei mesi, più 20mila euro di multa. Protagonista di questo ribaltamento, che verte sulla violazione di un Daspo del questore dell’epoca – era questa la contestazione per la quale era stata comminata la pena –, Gianluca Fiorentino, 45enne, ex dirigente della formazione calcistica dell’Atletico Cavallino, club del comune in cui egli stessi risiede.

Proprio in tali vesti, nel 2016, gli era stato comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. E questo in seguito a una denuncia per un’aggressione verbale ai danni dell’arbitro nel corso di una gara con lo Spartak Lecce.

Ebbene, quando il provvedimento, per la durata di tre anni, era ancora pendente, Fiorentino fu addirittura arrestato dai carabinieri della stazione di Cavallino e posto ai domiciliari. Il 26 novembre del 2018, infatti, fu trovato dai militari a dirigersi verso gli spalti del centro polisportivo Kick Off del rione Castromediano. Mancavano dieci minuti all’inizio di una gara del campionato regionale giovanissimi. In una delle due formazioni giocava il figlio.

Il fatto che mancassero dieci minuti al fischio d’inizio, ora, è da tenere bene a mente. Perché, sebbene le motivazioni della Sezione unica d’appello della Corte penale di Lecce saranno depositate entro novanta giorni, è probabilmente proprio questa forbice temporale il motivo per cui Fiorentino è riuscito a spuntarla. Insomma, è lecito pensare che i giudici abbiano accolto le tesi della difesa del 45enne, rappresentata dall’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant.

Il ragionamento da cui è partito il legale, invocando l’assoluzione di Fiorentino, nasce proprio dall’applicazione delle restrizioni, così come erano state impostate. L’ordine del questore del 2016, infatti, non riguardava solo genericamente il divieto per tre anni all’uomo di accesso a tutti gli stadi e campi sportivi del territorio nazionale dove fosse in programma ogni tipo di gara calcistica, a partire dalla Nazionale e finendo con le serie minori: era stato un ulteriore aggravio.

Tale aggravio consisteva nel non poter accedere al campo comunale di Cavallino, per ogni incontro dell’Atletico, due ore prima l’inizio e due ore dopo la fine del match, più il mantenimento minimo di una distanza di 500 metri dalle zone limitrofe, comprendenti parcheggi di auto, pullman e altri mezzi, con tanto di elenco di vie specifiche.

Volendo sintetizzare il tutto e interpretando in senso letterale il divieto, non trattandosi del campo comunale di Cavallino e di una gara dell’Atletico, Fiorentino non avrebbe dovuto trovarsi nel Kick Off alle ore 15,30, cioè nel momento del fischio che avrebbe ufficializzato l’inizio della gara. Ma dato che quando i carabinieri lo fermarono erano ancora le 15,20 e le squadre erano in campo, sì, ma per la fase di riscaldamento, tecnicamente non sarebbe stato violato l’ordine del questore.

Secondo la tesi difensiva, insomma, altre interpretazioni sarebbero illogiche, perché non spiegherebbero il motivo di imporre fasce orarie e distanze ben precise solo per le partite al comunale di Cavallino riguardanti l’Atletico e non per tutte le gare di calcio in generale sul territorio nazionale.

Non vi potrebbe essere spiegazione differente, se non raggiungendo cime di assurdità, fino al nonsense vero e proprio. Per fare un esempio concreto, un ipotetico arresto di Fiorentino perché trovato in un campo sportivo diverso da quello di Cavallino molte ore, se non addirittura giorni prima di una gara in cartello. In definitiva, la difesa ha anche sfruttato quella che probabilmente fu una falla a monte nelle disposizioni.

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