rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca Otranto

Struttura ricettiva a Cerra, respinto il ricorso della Soprintendenza

Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato promuove il progetto di risanamento conservativo ed ampliamento della struttura a fini turistico-ricettivi della proprietà: "Nessuna incongruenza normativa o alterazione del paesaggio"

OTRANTO – Nessuna frenata al progetto di ristrutturazione e recupero funzionale della Masseria Cerra ad Otranto: il Consiglio di Stato, infatti, ha confermato gli esiti della sentenza di primo grado del Tar di Puglia, dando ragione alla proprietà della masseria, la società Pascià s.r.l., che aveva presentato nel 2009 un progetto per il risanamento conservativo e l'ampliamento della struttura, per convertirla, nel rispetto del progetto agriturismo, a fini turistico-ricettivi, e contro il quale si era opposta la Soprintendenza dei Beni architettonici e del paesaggio.

Il progetto in questione prevede la realizzazione di un centro benessere ed una piscina coperta, interamente interrati, senza alcuna modifica estetico-strutturale della Masseria, il cui corpo edilizio originario è destinato al recupero conservativo. Ed è su questo punto che si è giocata la partita legale, visto che dopo il parere favorevole espresso dall'Ufficio tecnico del Comune di Otranto, la Soprintendenza aveva annullato l’atto, lamentando contrasti con la normativa paesaggistica secondo quanto riportato nel Piano urbanistico territoriale tematico (il P.u.t.t.). Tuttavia, la proprietà aveva fin subito chiarito che le modifiche avrebbero interessato solo la parte interna, per renderla funzionale all’ospitalità turistica, con l’ampliamento di una parte totalmente interrata, destinata ad accogliere una Spa, una piscina ed i servizi.

Pertanto, la società Pascià s.r.l., rappresentata dall’avvocato otrantino, Mauro Finocchito, aveva impugnato il decreto della Soprintendenza, per chiedere al Tar di Lecce l'annullamento, richiesta accolta il 13 gennaio 2010. I giudici, all’epoca, rilevarono come il progetto riqualificasse l'attuale stato dei luoghi attraverso il recupero e la ristrutturazione della parte fatiscente del complesso masserizio esistente e che l'ampliamento interrato non alterasse la percezione visiva del paesaggio (fedele alla Legge regionale 20/1998 che prevede che l'eventuale ampliamento delle masserie possa essere effettuato esclusivamente attraverso la realizzazione di volumi interrati, così come individuato nel progetto).

La vicenda approdata al Consiglio di Stato per il ricorso da parte del Ministero per i beni e le attività culturali non ha visto alcun ribaltamento della sentenza di primo grado. Tuttavia, il collegio giudicante (Giancarlo Coraggio, presidente, Bruno Rosario Polito, estensore, Rosanna De Nictolis, Maurizio Meschino, Manfredo Atzeni, consiglieri) “riabilita” rispetto al primo grado la Soprintendenza, che, nell’esercitare il potere di controllo, “non ha posto in essere un sindacato che ha investito nel merito l’autorizzazione comunale, ma è pervenuta alla pronunzia di annullamento muovendo dal raffronto dei lavori in progetto con la disciplina dettata dal P.u.t.t”.

Nel merito del contendere, però, il Consiglio di Stato ha accolto pienamente le ragioni della società Pascià e del suo rappresentante legale Finocchito, sostenendo l’insussistenza delle condizioni ostative in base alla regolamentazione del piano territoriale paesistico per la realizzazione dei lavori e sconfessando pertanto le conclusioni a cui era giunta la Soprintendenza, che riteneva il progetto in contrasto con la disciplina del P.u.t.t.

Nello specificoSDC10827-2-3, le disposizioni normative prevedono due distinti regimi di salvaguardia, a seconda che gli interventi interessino “l’area di pertinenza” (quella direttamente impegnata dal bene archeologico) o “l’area annessa al bene di interesse archeologico o architettonico”. Nel primo caso, sono consentiti interventi di manutenzione e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse, comprensive di quelle destinate al tempo libero, con possibilità anche di costruzioni che non compromettano la tutela e la valorizzazione del sito (esattamente come nel caso di specie). Nel secondo, la disciplina non esplica una valenza assolutamente impeditiva di interventi edilizi, che sono consentiti nei limiti del recupero, compresa la ristrutturazione di manufatti legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione e con una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione dei servizi.

Non emergono, quindi, al contrario di quanto sostenuto dalla Soprintendenza, aspetti del progetto che vanifichino la disciplina di piano, né tanto meno condizioni di alterazione del bene o del paesaggio. Le iniziative di restauro e di ristrutturazione degli edifici rurali, fra i quali le masserie, trovano sostegno sempre nella L.R. n. 20 del 1998 sul turismo rurale che, fatta salva l’originaria volumetria fuori terra, i prospetti e le caratteristiche architettoniche tradizionali (su cui, alla stregua della documentazione versato in giudizio, non ha inciso il progetto predisposto dalla soc. Pascià) – valorizza la destinazione di questi compendi immobiliari al potenziamento ed alla diversificazione dell’offerta turistica.

Infine, viene sconfessata un’altra tesi del Soprintendente, ossia che l’autorizzazione rilasciata dal comune di Otranto fosse sfornita di motivazione: in realtà, nelle linee essenziali, era esternata l’avvenuta ricognizione della disciplina di tutela dei luoghi e l’assenza nel progetto esaminato di elementi di contrasto con essa, con apprezzamento della tipologia dei lavori, diretti al recupero ed alla ristrutturazione della parte fatiscente del complesso immobiliare, con realizzazione al piano interrato di servizi, senza alterazione della percezione visiva del paesaggio.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Struttura ricettiva a Cerra, respinto il ricorso della Soprintendenza

LeccePrima è in caricamento