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A Parabita commissari sino alle elezioni. Respinto ennesimo ricorso della giunta Cacciapaglia

Il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso per revocazione della sentenza che aveva confermato la gestione commissariale. Ma l’ex sindaco e Biagio Coi si potranno ricandidare

PARABITA - Resta confermata la gestione commissariale del Comune di Parabita che rimarrà in auge sino alle elezioni amministrative previste nella prossima primavera. I giudici della terza sezione del Consiglio di Stato, con una sentenza articolata e ricca di spunti di riflessione, hanno respinto l’ulteriore ricorso per revocazione proposto dall’ex sindaco Alfredo Cacciapaglia e dagli ex amministratori comunali evidenziando la delicatezza della vicenda riguardante la tardività dell’appello (riabilitato in quanto ritenuto errore scusabile) dell’Avvocatura generale dello Stato sulla sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato lo scioglimento del consiglio comunale, per il pericolo di infiltrazioni mafiose, decretato il 17 febbraio del 2017.

Come avevano annunciato i legali dell’amministrazione di Parabita, Pietro Quinto e Luciano Ancora, era stato presentato l’apposito ricorso per ricusazione ai giudici di Palazzo Spada per ottenere la revisione della sentenza di merito dello stesso Consiglio di Stato del 18 ottobre scorso. Sentenza con la quale i giudici della terza sezione avevano infatti accolto definitivamente il ricorso d’appello proposto dal ministero dell’Interno, la prefettura di Lecce e la presidenza del Consiglio dei ministri per la sospensione degli effetti della sentenza del Tar del Lazio, che a marzo del 2018, aveva invece sancito l’illegittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Parabita riabilitando solo per pochi giorni l’amministrazione del sindaco Alfredo Cacciapaglia. Respinto ora anche questo ricorso per ricusazione rimane confermata quindi la gestione commissariale sino alla celebrazione naturale delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

Per Alfredo Cacciapaglia, e gli ex assessori della giunta Gianluigi Grasso, Pierluigi Leopizzi, Salvatore Laterza, Biagio Coi e Sonia Cataldo nessuna riabilitazione, visto che anche questo ennesimo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ma alla luce di questa nuova puntata della vicenda del Comune di Parabita è possibile ipotizzare nuovi sviluppi, anche perché è fissata al prossimo 3 aprile l’udienza di merito (la richiesta di sospensiva non era stata accolta) dinnanzi al Tar sulla legittimità della proroga della gestione commissariale. Così come la sentenza del Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso di incandidabilità nei confronti dell’ex primo cittadino Alfredo Cacciapaglia e dell’ex assessore Biagio Coi, sicché al prossimo turno elettorale di maggio gli stessi esponenti politici potranno eventualmente ripresentarsi.

Per quanto concerne invece il ricorso per revocazione i giudici di Palazzo Spada hanno esaminato nel dettaglio le questioni giuridiche e fattuali sollevate dalle parti, tanto dall’Avvocatura dello Stato, per conto del ministero e della prefettura di Lecce, quanto dai ricorrenti assistiti  dagli avvocati Pietro Quinto e Luciano Ancora, Quest’ultimi hanno incentrato le proprie motivazioni per un verso, sull’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nel delineare le caratteristiche della nota della società di servizi informatici, attestante un errore nel sistema informatico di protocollazione, utilizzata dall’Avvocatura per giustificare la tardività dell’impugnazione ed invocare l’errore scusabile (riconosciuto dal giudice d’appello); per altro verso, sulla contestazione della cosidetta sentenza a sorpresa emanata dal giudice di secondo grado “senza aver instaurato un pieno e corretto contraddittorio tra le parti sul punto”. I giudici del Consiglio di Stato ha invece ritenuto che nella specie non ricorre un errore revocatorio, posto che la qualificazione della nota della Sogei (la società di servizi informatici) come atto pubblico fidefacente rientra nel potere di “iura novit curia” proprio del giudice d’appello e, per ciò solo, estranea al giudizio di revocazione.  “Con riferimento, invece, alla violazione del principio del contraddittorio, la sentenza” afferma l’avvocato Quinto, “pur non disconoscendo in termini fattuali la vicenda, ha rilevato che in presenza di una sentenza definitiva non è possibile una riapertura del processo. In tal senso si è espressa anche la Corte Europea affermando che, a fronte della certezza del giudicato, è comunque preferibile la possibilità di un’azione risarcitoria”.

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