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Due sentenze tutelano casalinghe e automobilisti

Il componente del dipartimento "Tutela del Consumatore" segnala due sentenze significative: una del giudice di pace di Galatina sui telelaser ed un'altra della Cassazione sui diritti delle casalinghe

Sui telelaser arriva un'importante decisione del Giudice di pace di Galatina. Lo stato di necessità esclude la responsabilità ex articolo 4, Legge 689/81: lo ha affermato con la sentenza 20 settembre 2008, enucleando importanti principi in materia di circolazione stradale e rilevazione delle infrazioni a mezzo di apparecchiature elettroniche (in particolare tramite telelaser).
A renderlo noto è il componente del dipartimento tematico "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, Giovanni D'Agata, che sottolinea come "per il giudice salentino, infatti, il verbale impugnato, elevato per eccesso di velocità, va annullato essendo stata prodotta in atti idonea documentazione medica rilasciata dall'ospedale di Scorrano, in cui si legge che il giorno della contestazione di cui al verbale impugnato il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso in quanto affetto da un dolore toracico e da crisi ipertensiva".

"Per il GdP - spiega D'Agata - il verbale impugnato è da considerarsi comunque nullo in quanto sulla strada percorsa dal ricorrente non vi era alcuna segnalazione preventiva del sistema di rilevamento della velocità utilizzato dagli agenti accertatori. Secondo il Giudice, infatti, le caratteristiche e le specifiche capacità del telelaser richiedono che questo sia utilizzato solo in costanza di un idoneo segnale di avvertimento per gli utenti della strada". Un ulteriore motivo di annullamento del verbale è da ritrovarsi nel fatto che "non vi è prova in atti che il telelaser utilizzato sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a metrologia legale, dall'utilizzazione delle quali derivano concreti effetti giuridici".

Sempre per il giudicante non e stato provato e dimostrato quindi, che tale strumentazione sia stata sottoposta a periodiche tarature e controlli presso centri opportunamente predisposti ( i cosiddetti centri Sit, i quali sono depositari delle grandezze metrologiche) e in linea con la normativa europea.
Pertanto, la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da un apposito centro rende "inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto". D'Agata invita i corpi di Polizia stradale a verificare preventivamente che in caso di rilevazione a mezzo di ausili elettronici sussistano tutte le condizioni indicate dalla legge e dai decreti attuativi, nonché l'insussistenza di cause di esclusione della responsabilità.

Un'altra importante decisione poi arriva dalla Cassazione con sentenza n. 1343 del 2009: anche il diritto al lavoro delle casalinghe è meritevole di tutela e devono essere risarciti tutti i danni, compreso quello patrimoniale in caso di sinistro stradale. Una decisione importante, sempre secondo D'Agata, la, che restituisce dignità e riconosce l'importanza del lavoro di milioni di donne impegnate nelle faccende domestiche e nella cura della famiglia.

Il caso, all'origine della questione, aveva visto protagonista una donna investita, con danni di natura permanente che le avevano ridotto la capacità di deambulazione e di attendere alle ordinarie faccende domestiche: la Corte ha così riconosciuto che la perdita della funzione deambulativa sia ragionevolmente da considerarsi, perdita anche di chances patrimoniali: i giudici di legittimità, accogliendo il ricorso, dopo che nei primi due gradi di giudizio la ricorrente si era vista respingere la domanda relativa al danno patrimoniale, hanno ribadito che "il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, specie se il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione". Nelle motivazioni si osserva che "il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto deve essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga".

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