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Domenica, 28 Aprile 2024
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La Regione deve rimborsare al "Panico" 8 milioni di euro. Tempo, quindici giorni

Il Consiglio di Stato mette la parola fine ad un interminabile contenzioso, dando ragione all'azienda ospedaliera di Tricase, che ha legittimamente preteso il rimborso delle spese sanitarie del 2008, essendo equiparata alle strutture pubbliche

ROMA – La Regione Puglia dovrà rimborsare prestazioni erogate. Ed ha quindici giorni di tempo per farlo. In caso contrario, vi provvederà un commissario ad acta già nominato dal Consiglio di Stato, che, con sentenza pubblicata il 29 luglio, ha posto fine ad una vicenda che si trascina ormai da anni, riguardante proprio i crediti vantati dall’azienda ospedaliera “Cardinale Panico” di Tricase nei confronti dell’ente di via Capruzzi per le prestazioni erogate nel 2008. Nell’interminabile muro contro muro, sono state accolte, dunque, in toto, le tesi dei difensori del nosocomio, gli avvocati Ernesto Sticchi Damiani e Giulio Petruzzi.

Tutto è nato quando, nel 2008, l’azienda ospedaliera “Panico” ha erogato prestazioni agli utenti, superando di circa 8 milioni di euro il budget assegnato dalla Regione Puglia. Questo, per un motivo molto semplice: l’azienda confidava nel pagamento di quanto rendicontato in virtù della normativa che, al pari della giurisprudenza consolidatasi in materia, equipara gli enti ecclesiastici alle strutture ospedaliere pubbliche. Con l’ovvia conseguenza di dover erogare prestazioni ai cittadini in modo incondizionato, potendo contare sulla remunerazione integrale da parte della Regione.

Ma l’ente, pur attribuendo nei propri atti di programmazione al “Panico” un ruolo cardine nella rete ospedaliera, al momento di quantificare i saldi per l’anno 2008 ha ritenuto di non dover rimborsare le somme perché, a suo dire, in surplus rispetto al budget assegnato all’inizio dell’anno.

Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al Tar di Bari. E i giudici del capoluogo pugliese hanno dato ragione a via Capruzzi.

L’azienda, ovviamente, non è stata a guardare e dopo l’appello promosso davanti al Consiglio di Stato dal “Panico”, ha però visto riformare la pronuncia del Tar. “Le pretese dell’appellante riguardano la piena (vale a dire senza applicazione della regressione tariffaria) e corretta remunerazione di prestazioni che assume effettivamente erogate nel 2008 e debitamente rendicontate”, hanno sentenziato i giudici romani. Riconoscendo, di fatto, il pieno diritto del “Panico” a vedersi remunerare tutte le prestazioni erogate nel 2008 nei confronti dell’utenza pubblica. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle motivazioni, ha affermato che, quantomeno fino a tutto il 2008, risultando il “Panico ente ricompreso tra i cosiddetti ospedali privati classificati, nei suoi confronti non dovevano essere imposti limiti di spesa sanitaria.

La Regione Puglia è però rimasta ferma sulle sue posizioni, tornando ad adire lo stesso Consiglio di Stato affinché chiarisse i termini con cui avrebbe dovuto ottemperare alla pronuncia. E sborsare 8 milioni di euro. Per parte sua anche l’Azienda ospedaliera ha presentato istanza, per ottenere l’esecuzione della sentenza (la numero 735/12).

Le due impugnative sono state riunite e decise con un’unica pronuncia (la sentenza numero 3978/13) che ha accolto le tesi difensive della azienda ospedaliera, respingendo le argomentazioni della Regione Puglia che ha spiegato di aver rimborsato le somme, sia pur nella sola misura del 25 o 30 per cento della tariffa, vale a dire negli stessi termini in cui erano state già liquidate anteriormente all’inizio del contenzioso.

Questo il passaggio chiave della pronuncia: “Nell’impianto argomentativo è univoco che fino a tutto l’esercizio 2008, il criterio sia quello del pagamento integrale delle prestazioni rese in adempimento del generale obbligo di non rifiutare, se non per intrinseci limiti operativi della struttura, le prestazioni sanitarie richieste dagli utenti e ritenute necessarie (in ciò essenzialmente si concretizzava, secondo l’orientamento della giurisprudenza, la c.d. equiparazione agli ospedali pubblici degli ospedali privati classificati)".

"Se così non fosse, del resto, la sentenza avrebbe dovuto rigettare la domanda principale della Fondazione, in quanto non appariva controverso che la Regione, mediante le delibere n. 198/2010 e n. 365/2010, avesse già riconosciuto le somme risultanti dall’applicazione delle regressioni tariffarie, e pertanto (attraverso l’applicazione delle regressioni tariffarie) il principio dell’equiparazione sarebbe stato sostanzialmente disconosciuto anche per il periodo ante 2009”.

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