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Domenica, 28 Aprile 2024
S.M. Leuca Castrignano del Capo

Trasferimento del mercato, ok dal Tar. Legittima la decisione del Comune

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso degli ambulanti che si opponevano alla disposizione del 2018 per lo sgombero dell’area mercatale di lungomare Colombo a Leuca. Via libera al progetto della nuova arena del mare

LEUCA - Ancora un legittimazione da parte dei giudici amministrativi sulla decisione assunta dall’amministrazione comunale di Castrignano del Capo di trasferire l’area mercatale del lungomare Cristoforo Colombo di Leuca in attesa della definizione della nuova pianificazione prevista nel Documento strategico del commercio e al via libera dei lavori per la nuova arena del mare nella zona panoramica della marina.

Un lungo braccio di ferro che si dirime tra il Comune e gli operatori commerciali che già nel 2018 avevano impugnato le delibere di giunta e del consiglio comunale con le quali di fatto veniva disposto lo sgombero dell’area mercatale fronte mare. Ma dopo l’accoglimento di una prima sospensiva anche il Tar aveva rigettato le domande cautelari dei commercianti ritenendo legittime le deliberazioni e le determinazioni comunali. E anche il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, sempre alla fine di luglio del 2018, aveva ritenuto infondate le istanze dei commercianti.

Ora con una recente sentenza pubblicata il 20 novembre scorso, sempre i giudici della prima sezione del Tar di Lecce, presidente Antonio Pasca, hanno accolto nuovamente le tesi del Comune di Castrignano del Capo, difeso dall’avvocato Giuseppe Mormandi, sulla dibattuta questione dello sgombero dell’area mercatale, intervenuto nel 2018 sul lungomare di Leuca, dove è in via di realizzazione una nuova arena a seguito del finanziamento del relativo progetto, da parte del Gal e ottenuto dall’attuale amministrazione comunale del sindaco Santo Papa nell’ottobre scorso.

Con tale sentenza il Tar di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, ha ora disposto sia l’estinzione del giudizio che il rigetto del risarcimento dei danni richiesto da alcuni dei ricorrenti.

I fatti come detto risalgono ad oltre un paio di anni addietro quando alcuni titolari di autorizzazione e concessione di posteggio per l’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica all’interno del mercatino stagionale di Santa Maria di Leuca, che si svolgeva nel piazzale a valle del lungomare Colombo, nel 2018 hanno presento un primo ricorso al Tar per chiedere l’annullamento delle deliberazioni con cui il Comune di Castrignano del Capo aveva deciso di sgomberare l’area mercatale. Per ovviare al disagio per gli ambulanti l’amministrazione aveva anche proposto alcune soluzioni alternative con il trasferimento temporanea in altre zone e a secondo della tipologia di licenza posseduta. Lo spostamento dei posteggi è stato suggerito dapprima su via Suor Elisa Martinez e successivamente su via Toma. Soluzioni entrambe osteggiate dagli operatori  anche attraverso diffide a mezzo legali, perché ritenute non idonee ad accogliere in particolare i possessori di concessione decennale.

Il Comune inoltre aveva anche verificato che la concessione demaniale marittima, con cui la Regione aveva concesso all’ente locale di occupare l’area da adibire ad zona mercatale, era omrai scaduta dal dicembre del 2007 e mai era stata rinnovata. Per cui gli esercenti stessi dell’attività mercatale non erano più legittimati ad occupare l’area demaniale, non essendo titolari di specifica concessione.

Peraltro, gli accertamenti compiuti dal corpo annonario della polizia locale, con una relazione di analisi delle criticità dell’area mercatale, avevano messo in evidenza le problematiche in materia di viabilità e di traffico, tant’è che nella sua prima disposizione il Tar aveva sancito che “l’interesse economico dei ricorrenti dovesse essere  ritenuto recessivo rispetto all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza e della incolumità dei cittadini”, ritenendo peraltro insussistente il pregiudizio grave ed irreparabile atteso che l’attività commerciale poteva continuare ad essere svolta dagli istanti, seppur ubicata in luogo diverso.

Da parte del Comune l’alternativa offerta a proseguire l’attività lavorativa in altro luogo era stata prospettata individualmente ai ricorrenti, per assicurare loro la prosecuzione del proprio esercizio, senza purtroppo sortire alcun effetto positivo, se non quello di constatare il ricorso alla giustizia amministrativa  da parte degli esercenti, principalmente di quelli operanti nel settore alimentare, con richiesta peraltro di  risarcimento dei danni. Con la sentenza di merito il Tar si è definitivamente espresso sul ricorso e sui motivi aggiunti, disponendo sia l’estinzione del giudizio che il rigetto del risarcimento dei danni e legittimando la decisone del Comune che può proseguire anche nell’esecuzione del progetto di riqualificazione della zona con la realizzazione della nuova arena del mare.

L’amministrazione comunale infatti ha già ottenuto una prima la temporanea consegna in uso dell’area demaniale marittima da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il tramite della capitaneria di porto di Gallipoli, avendola individuata come area di libera fruizione e di pubblico interesse per tutte quelle attività che creano immagine e presenze ad una località a vocazione turistica, qual è la marina di Leuca. Ed avendo conseguito il beneficio di un finanziamento di 135 mila euro da parte del Gal del capo di Leuca, tali le risorse saranno impiegate alla manutenzione e rigenerazione dell’area demaniale del lungomare che ospitava l’ormai ex  mercato.

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