rotate-mobile
Cronaca

Il Tar chiamato a decidere sul cd "rapporto ottimale" dei medici generici

In data 27 marzo a conclusione di un lungo iter processuale il tribunale amministrativo ha trattenuto la decisione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

In data 27.03.2013 il TAR Lecce, a conclusione di un lungo iter processuale, ha trattenuto la causa per la decisione.

La questione oggetto del giudizio ha riguardato i criteri di rilevazione delle zone carenti di Medicina Generale in alcuni Comuni della Provincia di Lecce.

I ricorrenti (medici generici) hanno impugnato i provvedimenti adottati dalla Regione Puglia e dalla Asl Le sulla determinazione delle zone carenti del servizio di medicina generale in alcuni Comuni della Provincia di Lecce (Sternatia, Poggiardo, Parabita e Matino).

Nel merito, veniva contestata la determinazione del c.d. "rapporto ottimale", ovvero del numero massimo di assistiti in carico a ciascun medico "generico" negli ambiti territoriali della provincia di Lecce.

Il fine dell'azione intrapresa dai ricorrenti è quello di riuscire ad ottenere un aumento del numero di assistiti in carico a ciascun medico generico, sulla base di una discutibile interpretazione delle norme che regolamentano la materia.

E' bene precisare che il numero massimo di assistibili in capo a ciascun medico generico è fissato con Legge dello Stato, e deve essere garantito nella misura di un medico ogni mille abitanti.

Il "rapporto ottimale" può essere derogato dalle singole Regioni, solo laddove sussistano circostanze eccezionali che Regione ed Asl devono espressamente motivare.

Nella fattispecie, la Regione Puglia non ha mai manifestato la benché minima volontà di derogare al rapporto ottimale determinato dalla contrattazione nazionale, non sussistendo alcuna circostanza eccezionale che potesse giustificare un aumento del rapporto ottimale a danno dei cittadini

In definitiva, vi sono una serie di punti che sono stati ben messi in evidenza dall'Associazione, per il tramite dei suoi legali, nel corso del giudizio celebratosi dinanzi al Tar Lecce:

1. è compito dello Stato predeterminare il rapporto ottimale medico/assisiti, così da rendere effettiva ed uniforme sull'intero territorio della Repubblica la libertà di scelta del medico di base in capo ad ogni cittadino nei vari ambiti territoriali.

2. alle AA.SS.LL. e alle singole Regioni è precluso il potere di rideterminare, a proprio insindacabile giudizio, il rapporto ottimale medico/assistiti, in particolare aumentando indiscriminatamente il numero di pazienti in capo ai singoli medici generici, con grave vulnus per l'effettività del diritto alla salute dei cittadini.

3. le AA.SS.LL. determinano, nei vari ambiti territoriali, le zone carenti del servizio di medicina generale, attenendosi esclusivamente al rapporto ottimale di 1 a 1000 determinato dalla contrattazione nazionale. Eventuali deroghe vanno motivate e sono comunque legali a particolari ed eccezionali situazioni locali.

4. la riserva di legge "statale" nella determinazione del rapporto ottimale medico/assistiti nei vari ambiti territoriali è imposta dalla Costituzione della Repubblica (art. 117, lett. m). Quest'ultima garantisce che tutte le scelte che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, siano di competenza esclusiva dello Stato, in quanto sono in gioco diritti fondamentali della persona, come la salute umana.

Alle Regioni ed alle AA.SS.LL. (nell'ambito delle rispettive competenze in materia) sono quindi devoluti solo aspetti specifici dai quali esula però il rapporto ottimale, il quale è coperto, invece, da una riserva di contrattazione nazionale.

Le conseguente per i cittadini nel caso di violazione da parte delle AA.SS.LL. e delle Regioni del predetto rapporto ottimale sarebbero ovvie: l'annullamento della libertà di scelta del medico generico in capo ad ogni cittadino e, soprattutto, un servizio di medicina generale inefficiente e congestionato a causa dalla scarsità di sanitari presenti in un dato ambito territoriale.

Nel giudizio celebratosi dinanzi al Tar Lecce, l'Associazione Salento Consumatori - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Solimeo e Fabio Varallo - è intervenuta al fine di tutelare il diritto di ogni cittadino-utente del Servizio Sanitario nazionale all'effettività della scelta del Medico di Medicina Generale.

A questo punto la parola spetta ai Giudici Amministrativi salentini quali garanti del rispetto e della corretta applicazione della Legge e, soprattutto, dei diritti civili dei cittadini, nella fattispecie il diritto alla salute.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Il Tar chiamato a decidere sul cd "rapporto ottimale" dei medici generici

LeccePrima è in caricamento