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Ugl Salute chiede l’intervento della Procura regionale della corte dei conti

In merito agli obblighi sanciti dalla DGR n. 2185/2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima

La UGL Salute, dopo tutte le comunicazioni, senza esito, inviate a Regione, AASSLL e Strutture interessate, ha segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti pugliese le anomalie riguardanti l’applicazione della DGR n. 2185/2021 che coinvolgono la Regione Puglia (Dipartimento promozione della salute) e i relativi gli Uffici periferici (Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL, in attesa che vengano sostituiti nell’operatività dall’Organismo Tecnicamente Accreditante - OTA e i Dipartimenti di Riabilitazione delle stesse AASSLL, nonché anche e soprattutto le loro Aree Gestione e Risorse Finanziarie).

L’argomento riguarda le disposizioni normative e regolamentari che la Regione Puglia ha emanato in merito alla regolamentazione dei Presidi di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali (strutture sanitarie di riabilitazione ex art. 26, L. n. 833/78), e dei loro requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per essere accreditati, contrattualizzati per aver diritto alla remunerazione con il riconoscimento di determinate tariffe (L.R. n. 9/2017, DGR n. 2185/2010, RR. n. 2336/2010, RR. n. 16/2010, RR. n. 20/2011, RR n. 12/2015, RR. n. 22/2019, DGR n. 1412/2021, DGR n. 2185/2021).

In pratica, il RR n. 12/2015 dopo 7 anni dalla sua approvazione ancora non viene attuato e questo genera confusione e soprattutto “anomalie” nel riconoscimento delle tariffe di remunerazione delle prestazioni. Stessa sorte per la DGR n. 22/2019 che di anni ne ha visti passare quasi 3. L’anomalia più drammatica e inquietante, però, è quella creatasi con la DGR n. 2185/2021 che fissa nuova tariffe dopo 14 anni a determinate condizioni (non condivise da questa OO.SS.) che, coloro che sono deputati alle verifiche, puntualmente non rispettano, non considerano, scegliendo unilateralmente e in perfetta anarchia se riconoscere o meno quello che prevede la normativa che invece è molto chiara nel determinare le tariffe sia in base agli standard di personale previsti dai regolamenti che in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) applicati dalle aziende private istituzionalmente accreditate.

Come può un direttore, dirigente o funzionario ASL decidere se, quanto e quando pagare a spregio della normativa di settore? Come possono, questi stessi, riconoscere determinate tariffe senza prima aver verificato o fatto verificare gli standard di personale presenti nelle strutture succitate e i CCNL applicati come impone la normativa? È evidente che siamo difronte ad una gestione “allegra” delle aziende pubbliche, ad una confusione applicativa della normativa e, ancor più grave, ad evidenti danni erariali.

Pertanto, la UGL Salute, dopo aver segnalato e scritto a tutti gli organi preposti le succitate anomalie senza alcun riscontro, ha chiesto alla Procura regionale della Corte dei Conti di attenzionare la problematica e un suo urgente intervento risolutore affinché non si continui a perpetrare questo danno ingiusto all’intera collettività. La UGL Salute si è anche messa a disposizione dell’organo succitato, per fornire eventuale ulteriore documentazione e/o chiarimenti e/o approfondimenti.

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