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Scaturite dal decreto Monti

Sedi farmaceutiche vacanti in Puglia: da assegnare con graduatoria regionale

È quanto suggerisce il Tar in riferimento a 188 realtà del territorio dopo il ricorso di un’associazione temporanea di farmacisti del Leccese

BARI - Le sedi farmaceutiche vacanti sul territorio pugliese possono essere ricoperte utilizzando la graduatoria regionale: è quanto di fatto stabilisce un’ordinanza del Tar Puglia Bari, che ha accolto in sede cautelare il ricorso di una associazione temporanea di farmacisti della provincia di Lecce, rappresentata dall’avvocato Pietro Quinto.

Nell’ordinanza, si invita la Regione Puglia a riconsiderare l’affermazione – contestata dai ricorrenti – della sopravvenuta scadenza della graduatoria per l’assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche nel territorio regionale, scaturite dalla applicazione del famoso decreto Monti, che ridusse il rapporto tra abitanti e farmacie prevedendone una ogni 3.300 residenti.

Come previsto da quel decreto, venne indetto un concorso straordinario per soli titoli con l’interpello di tutti gli aspiranti farmacisti inclusi nella graduatoria regionale e scorrimento della stessa, fino all’assegnazione di tutte le nuove sedi. La Regione, dopo aver effettuato gli interpelli sino al 406esimo posto, non ha ritenuto più valida la graduatoria per il decorso del termine di 6 anni.

Il raggruppamento di farmacisti, collocato al posto successivo, il 407esimo, si è quindi rivolto con ricorso giurisdizionale al Tar di Bari: nell’impugnativa e nel corso della discussione, il legale degli stessi ha evidenziato come l’interpretazione della Regione fosse, non solo, in contrasto con la finalità del concorso straordinario per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche derivanti dalla riduzione del quorum della popolazione residente, ma anche con la formulazione della legge che impone l’utilizzazione della graduatoria “fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria”.

Solo dopo l’esaurimento di questa procedura, dunque, può operare il termine di validità della graduatoria riferito alla disponibilità delle sedi, resesi vacanti per fatti sopravvenuti (decadenza o rinuncia).

Il Tar, condividendo tale rilievo, ha invitato la Regione a riconsiderare la propria determinazione “restituendo una interpretazione giuridica più consona alla natura ultimativa dell’interpello già indetto” al fine di tutelare l’interesse dell’associazione di farmacisti ricorrente.

“Con tale decisione – ha commentato Quinto – tutte le 188 sedi sopravvenute per la riduzione del quorum della popolazione dovranno essere assegnate agli aspiranti collocati in graduatoria del concorso straordinario, fino all’esaurimento. La Regione potrà quindi adeguarsi alla interpretazione prospettata dal Tar utilizzando la graduatoria esistente, con ciò soddisfacendo l’interesse pubblico alla sollecita copertura delle sedi vacanti nelle province pugliesi”.

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