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Sentenza del Tar

Concorrenza “sleale” nel Palafiere: accolto ricorso del Kick Off per il padel

La società che gestisce gli impianti alle porte di Lecce ha lamentato un danno di 120mila euro nel periodo di svolgimento di “Palasummer”, in piazza Palio, la scorsa estate

LECCE – La Sezione Terza del Tar Puglia, sede di Lecce, ha dichiarato illegittima l’autorizzazione rilasciata dal Comune il 23 giugno del 2022 per lo svolgimento della manifestazione “Palasummer”, andata in scena dal 24 giugno al 31 luglio nel padiglione di Piazza Palio (affidato nel 2007 in concessione trentennale a privati), nella parte in cui si consente lo svolgimento delle partite di padel su cinque campi appositamente predisposti (con due tribune).

I giudici hanno accolto la richiesta avanzata dalla società Kick Off, difesa da Gianluigi Manelli, che ha lamentato un danno economico stimato in 120mila euro documentando il calo di prenotazioni sui propri campi, che sorgono nel complesso sportivo realizzato in territorio di Cavallino, ma confinante con quello del capoluogo.

Proprio ai fini dell’azione risarcitoria in sede civile il tribunale amministrativo ha ritenuto di doversi pronunciare. Il ricorso era stato notificato il 3 agosto, quindi a manifestazione conclusa, e per questo all’udienza del 14 settembre la parte ricorrente aveva acconsentito, su invito del presidente della sezione, alla rinuncia all’istanza cautelare con l’accordo su una tempestiva trattazione della questione nel merito. Tra l’altro era stato a quell’epoca avviato anche lo smantellamento dei campi nella struttura di piazza Palio. L’udienza pubblica si è quindi tenuta il 24 gennaio, quando la causa è stata trattenuta in decisione.

La sentenza è stata pubblicata proprio oggi. In primo luogo i giudici – presidente Enrico d’Arpe, consigliere Patrizia Moro, estensore Giovanni Gallone – hanno riconosciuto sia la legittimità ad agire, sia l’interesse a farlo. Sul primo punto rileva la questione, geografica, della prossimità delle strutture – Kick Off e padiglione in piazza Palio bacino di utenza – che si rivolgono allo stesso bacino di utenza; sul secondo il fatto che, ai fini dell’eventuale risarcimento, è utile l’accertamento della legittimità o meno dell’atto di cui si era chiesto l’annullamento.

Nel merito della vicenda, invece, hanno condiviso l’argomentazione sulla quale si fonda il ricorso per la quale sarebbe stato necessario un titolo edilizio o comunque un’autorizzazione a occupare l’area con quella specifica destinazione. Nella sentenza, infatti, si legge: “Per le caratteristiche tecniche delle opere (strutture in ferro e vetro stabilmente infisse nel terreno e rimovibili solo a seguito di specifiche opere di demolizione) e l’uso temporaneo ancorché non occasionale dei manufatti (per un totale di 45 giorni l’anno per due anni di seguito), parte integrarsi, nella sostanza, l’esercizio stagionale di una struttura sportiva precaria che non può, come tale, rientrare tra le attività ‘tout court’ libere o assoggettate a mera comunicazione di inizio lavori. Ne è conferma l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di realizzazione di campi di padel, che richiede il rilascio, addirittura, di un permesso di costruire o quanto meno la presentazione di una Scia edilizia /Cfr. Tar Sicilia, Palermo, Sezione Seconda, sentenza 3232 del 2021)”.

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