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Sabato, 27 Aprile 2024
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Premio Barocco, annullata una cartella di pagamento per oltre 1 milione di euro

Accolto il ricorso del patron Cartenì. La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto nulla l’intimazione di pagamento per vecchie imposte Iva e su redditi in forma societaria del 2006

GALLIPOLI - La Commissione tributaria provinciale di Lecce ha ritenuto nulla l’intimazione di pagamento per vecchie imposte Iva del 2006 per le quali l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto l’esoso conto al patron del Premio Barocco, Fernando Cartenì. Difetto giurisdizionale e soprattutto la mancata notifica al ricorrente dell’atto di intimazione al pagamento sono alla base della decisione della Commissione tributaria provinciale che ha annullato una stratosferica cartella esattoriale di circa 1 milione e 400 mila euro a carico del Premio Barocco e del suo storico patron.

Proprio quest’ultimo, tramite l’avvocato tributarista Maurizio Villani, lo scorso anno aveva impugnato la cartella esattoriale inviata dall’Agenzia delle entrate e relativa a vecchie imposte Iva e su redditi in forma societaria non versate nel 2006 per un ammontare di 1.389.857,72 euro. La terza sezione della Commissione tributaria leccese, accogliendo le eccezioni di diritto e di merito evidenziate nel ricorso, ha provveduto ad annullare la cartella esattoriale in questione sostanzialmente  perché notificata soltanto al curatore fallimentare e non anche allora patron del Premio Barocco, Fernando Cartenì.

In sostanza, i giudici tributari di Lecce hanno ripreso quanto più volte affermato anche dalla Corte di Cassazione evidenziando anche il difetto di giurisdizione in favore del giudice civile in ordine al credito vantato dall’agenzia della riscossione. Nel caso in questione, come specificato, dallo stesso legale Maurizio Villani, la Commissione tributaria, condividendo proprio l’orientamento della Cassazione, ha ritenuto che “la mancata notifica al ricorrente della cartella di pagamento di euro 1.389.857,72 euro, rende illegittima la notifica  dell’intimazione di pagamento impugnata, la sola notificata nei confronti di Fernando Cartenì, alla luce dell'altrettanto consolidato orientamento della Corte di Cassazione per il quale la mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato”.

La correttezza del procedimento infatti è legata e assicurata proprio mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente. Cosa che non è avvenuta nel caso specifico e che ha annullato la cartella esattoriale relativa all'Iva 2006 non versata, perchè notificata soltanto al curatore fallimentare e non anche al patron del Premio Barocco.

“In tema di accertamento dei redditi in forma societaria” spiega ancora l’avvocato Villani richiamando l’orientamento della Cassazione, “se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, l'accertamento tributario deve essere notificato non solo al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento, ma anche al contribuente. Il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell'atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari”. Il ricorso era già stato discusso in udienza nel febbraio scorso e oggi c’è stato il deposito in cancelleria.      

Per Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, si tratta di una decisione di rilevante importanza non solo per l’applicazione dei principi giurisprudenziali “cui dovrebbe sempre uniformarsi l’Agenzia delle Entrate e così evitare al contribuente il ricorso alla giustizia tributaria”, ma anche per la notevole entità delle somme portate nella cartella e nelle successive intimazioni di pagamento.

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