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Domenica, 28 Aprile 2024
La decisione / Porto Cesareo

Rigettato il ricorso d’appello della proprietà dell’hotel: la spiaggia resta libera

Una vicenda che affonda le radici nella richiesta di ampliamento del 2017 di oltre il 50 percento della superficie concessa: dopo un lungo dibattito giudiziario anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Porto Cesareo

PORTO CESAREO – Ancora un rigetto per il ricorso della proprietà di un hotel a Porto Cesareo che aveva richiesto l’ampliamento nel 2017 di oltre il 50% della superficie di spiaggia concessa dal Comune: si chiude il contenzioso che dal 2018 vede contrapposto l’Hotel Paradise e il Comune di Porto Cesareo per l’utilizzo di nuove porzioni della spiaggia del centro da riservare agli ospiti della struttura ricettiva. La spiaggia, dunque, resta libera.

È questo il contenuto della sentenza definitiva con la quale la sezione VII del Consiglio di Stato (presidente Chieppa, relatore Francola), condividendo le tesi difensive del difensore del Comune di Porto Cesareo Antonio Quinto, ha rigettato il ricorso d’appello contro la precedente decisione del Tar che aveva già deciso in senso sfavorevole alla ipotesi di ampliamento della concessione demaniale.

La spiaggia del centro, tradizionalmente frequentata dai residenti, presenta una estensione piuttosto ridotta. Proprio per questo il Comune aveva scelto di non consentire l’occupazione di nuovi spazi a favore di strutture private. Ed anzi, nello scorso mese di luglio, aveva realizzato un’attrezzatura pubblica per consentire anche ai soggetti con disabilità motoria di accedere al mare.

In questo contesto i giudici d’appello hanno evidenziato che la valutazione discrezionale sul mantenimento dell’uso collettivo dei beni demaniali non è superabile per ragioni imprenditoriali e, pur in presenza di un pregresso annullamento giurisdizionale di un diniego per difetto di adeguata motivazione, il Comune conserva il potere di rigettare nuovamente la domanda per ragioni di incompatibilità sostanziale.

Nel lungo contenzioso tra impresa e Comune lo stesso Consiglio di Stato aveva accolto un primo ricorso d’appello della società, affermando il principio per cui l’ampliamento richiesto non doveva ritenersi assoggettato all’obbligo di una gara pubblica, sicché il Comune avrebbe dovuto assumere le proprie determinazioni a prescindere da ulteriori formalità. Nel rinnovare la procedura il Comune aveva ribadito il diniego, questa volta evidenziando il contrasto del richiesto ampliamento con l’interesse collettivo alla conservazione del libero uso di quel tratto di costa. Ora, per il Consiglio di Stato questa scelta, in quanto volta alla tutela della collettività, non può essere contestata.

“La sentenza va al di là del contenzioso tra le parti – ha commentato l’avvocato Quinto – perché conferma la prerogativa dei comuni costieri sulle scelte in ordine al più proficuo utilizzo del demanio marittimo a prescindere dalla esistenza di un piano delle coste già approvato, ma nella logica del già esistente Piano Regionale che predilige innanzitutto gli interessi della collettività a ridosso dei centri abitati”.

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