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Venerdì, 26 Aprile 2024
Economia Gallipoli

Tribunale annulla avvisi di accertamento fiscale ad alcuni imprenditori edili

La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi dei contribuenti gallipolini operanti nell'edilizia, che avevano contestato le verifiche dell'Agenzia delle entrate, basate sugli studi di settore: "Grave incongruenza"

GALLIPOLI - Sono stati accolti i ricorsi presentati da alcuni contribuenti gallipolini, tutti operanti nel settore della edilizia, che avevano contestato gli avvisi di accertamento notificati dalla Agenzia delle Entrate. La Commissione tributaria provinciale di Lecce (sentenza n. 46 del 22 gennaio 2014, presidente Lamorgese) ha annullato così gli avvisi di accertamento per difetto di grave incongruenza.

Ad aver la meglio sull'amministrazione finanziaria, alcuni imprenditori immobiliari gallipolini, che ricevuti gli avvisi di accertamento con i quali si procedeva al controllo della loro posizione fiscale, mediante l'applicazione degli studi di settore, si sono rivolti all'avvocato Mirko Petrachi, presentando ricorso alla Commissione tributaria di Lecce.

I giudici tributari hanno accolto le motivazioni del legale dei ricorrenti e, cioè, la contestazione circa il richiamo alle sole risultanze della elaborazione statistico-matematica, senza che fossero individuati gli elementi specifici che hanno portato al calcolo di ricavi ascritti ai contribuenti. Spiega Petrachi, infatti, che "il semplice scostamento del dato numerico fra quanto calcolato dall'Agenzia delle Entrate e quanto dichiarato dal contribuente, non confortato da ulteriori indizi, non attribuisce alla presunzione le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dal legislatore".

La Commissione tributaria, accogliendo, quindi, la tesi dell'avvocato, ha dapprima sospeso le cartelle di pagamento emesse in forza degli avvisi impugnati e, successivamente, ha provveduto all'annullamento degli stessi. In particolare, i giudici tributari hanno osservato che "risultano condivisibili le tesi dei ricorrenti circa la carenza di giustificazione ed acritica applicazione, da parte dell'ufficio, dello studio di settore ed il conseguente ricorso avverso all'avviso di accertamento, in più in presenza di così esigua differenza tra gli importi dei ricavi dichiarati e di quelli accertati".

Presupposto, infatti, necessario per procedere all'accertamento analitico-induttivo fondato su tali parametri "è proprio la sussistenza di una grave incongruenza fra il reddito dichiarato e quello accertato". "Gli studi di settore - conclude l'avvocato - devono rappresentare una metodologia finalizzata alla determinazione della reale consistenza del reddito prodotto e non possono essere considerati uno 'strumento persecutorio' del contribuente".

La conseguenza di tale importante pronuncia dei giudici leccesi è che molti avvisi di accertamento, fondati sugli di settore, notificati dalla Agenzia delle Entrate, potrebbero essere dichiarati nulli per difetto della grave incongruenza richiesta dall'articolo 62-sexies, comma 3, D.L. N. 331/93. Si apre così una nuova stagione di contenziosi che porterebbe alla dichiarazione di nullità degli atti di accertamento, con conseguente restituzione delle somme versate dai contribuenti in forza delle parziali iscrizioni a ruolo.

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