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Domenica, 28 Aprile 2024
Per un prestigioso incarico

Accademia di Belle Arti, la storia si ripete: senatrice ancora esclusa, nuovo ricorso

Adriana Poli Bortone ha partecipato al bando per la presidenza: come già nel 2021, il suo nome non era nella terna poi inviata al ministero. Dopo l’udienza del 13 marzo è stata comunque ritirata la richiesta di pronuncia cautelare da parte dei giudici amministrativi

LECCE - È una storia ricorrente, oramai, quella della scelta del presidente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce e i protagonisti principali sono sostanzialmente sempre gli stessi: la giustizia amministrativa, chiamata a pronunciarsi su ricorsi e istanze, i candidati ammessi alla terna dalla quale poi emerge la scelta che spetta al ministero e i candidati esclusi che innescano il meccanismo del contenzioso.

È del 12 febbraio scorso il ricorso presentato al Tar Puglia, sede di Lecce, per conto di Adriana Poli Bortone che ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il verbale del Consiglio Accademico del 14 dicembre che escludeva il suo nome, includendo invece nella terna quelli di Nicola Ciracì, Massimiliano Baldari e Gianfrate.

La senatrice e attuale candidata del centrodestra per le elezioni comunali di giugno a Lecce aveva già intrapreso nel 2021 la strada della giustizia amministrativa, praticamente per la stessa ragione, vedendosi però rigettate le proprie motivazioni.

La sua aspirazione a presiedere l’Accademia è infatti consolidata nel tempo e va anche segnalato che più di recente aveva partecipato al bando per la guida del Conservatorio Tito Schipa: il suo nome faceva parte della terna invata al dicastero, ma la presidenza è stata assegnata a ottobre scorso a Luigi Puzzovio.

Tre anni dopo il primo tentativo di arrivare al vertice dell’Accademia, lo scenario è molto simile. Il ricorso degli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco Romano, contro il ministero dell’Università e della Ricerca e contro l’Accademia, si fonda su quattro motivi: la presunta illegittimità del sistema di voto - doppia preferenza a disposizione di ciascuno membro del consiglio accademico - perché renderebbe impossibile garantire nella terna l’espressione della minoranza; la violazione delle stesse norme previste da Statuto e Regolamento dell’Accademia; la presunta palese illogicità nella comparazione del curriculum della ricorrente e quello di uno dei candidati ammessi nella terna, Baldari, e, infine, un paventato conflitto d’interesse che lo riguarderebbe.

L’avvocato Daniele Montinaro ha presentato una memoria in difesa delle ragioni di Baldari, eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso di Adriana Poli Bortone. La richiesta della senatrice sarebbe improcedibile perché non risulta successivamente impugnato il decreto del 16 febbraio che sancisce la nomina di Ciracì a presidente; inammissibile perché presentata in ritardo sui tempi previsti dalla procedura.

Per quanto riguarda il merito, poi, il legale rovescia l’impostazione del ricorso affermando che non può esistere in quel contesto il concetto di maggioranza e di minoranza secondo uno schema prestabilito, come invece accade solitamente sul piano della politica, e che il sistema della doppia preferenza, comunque già utilizzato in passato, è stato comunque codificato con delibera del 15 marzo del 2019 del Consiglio di amministrazione proprio allo scopo di evitare il pretesto di contenziosi.

Per confutare il motivo della illogicità della valutazione fatta delle competenze e le esperienze dei candidati, viene richiamata proprio la sentenza del Tar che nel 2021 respinse le tesi affermate dall'allora avvocato di Poli Bortone, sentenza nella quale si ribadiva che l’obbligo di una adeguata motivazione della scelta fosse stato soddisfatto da più fattori: la presa visione di ogni singolo curriculum da parte della commissione; la provata sussistenza dei titoli artistici e culturali posseduti da ognuno dei candidati e la votazione espressa dalla commissione, successiva alla valutazione dei curriculum.

In altre parole, non esistendo presupposti oggettivi che rendano di fatto automatici i giudizi, non si può stabilire a priori quali titoli valgano più di altri, dal momento che il bando prevede dal punto di vista generale il possesso di “alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza nell’ambito di organi di gestione di istituzioni culturali o di riconosciuta competenza in nell’ambito artistico e culturale”.

L’ultimo atto di questa vicenda è della scorsa settimana: nell’udienza in camera di consiglio, il 13 marzo, i legali di Adriana Poli Bortone hanno rinunciato alla richiesta di pronuncia cautelare. Spetta sempre a loro, adesso, sollecitare una pronuncia nel merito della questione, altrimenti il contenzioso si spegnerà.

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