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Domenica, 28 Aprile 2024
In ballo oltre 100mila euro

Non provati atti interruttivi della prescrizione: annullata intimazione di pagamento

Sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Si contestava la pretesa relativa a sette cartelle esattoriali tra il 2007 e il 2016 e un avviso di accertamento del 2013

LECCE – Una intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione di Lecce - relativa a sette cartelle esattoriali tra il 2007 e il 2016 e un avviso di accertamento del 2013 (per un valore complessivo di oltre 100mila euro) - è stata annullata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (presidente e relatore Carlo Picuno, a latere Walter Falconieri e Sergio Mario Tosi).

La decisione è stata depositata il 25 luglio, mentre il ricorso risale al febbraio scorso. Il contribuente, che era difeso dagli avvocati Marica De Luca e Mario De Ventura. È stata sancita la validità del termine decennale di prescrizione per alcune cartelle, mentre per altre è stata accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale, sulla scia di quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

In sostanza, nel pronunciamento dei giudici leccesi, è stata superata la presunzione della prescrizione decennale della cartella esattoriale (che si applica solo se il credito è accertato con sentenza passata in giudicato), trovando spazio la tesi della prescrizione breve quinquennale o comunque riferibile al termine previsto per ciascun tributo.

La conseguenza è che l’agente della riscossione dovrà attivarsi entro il termine previsto, che decorre dalla notifica della cartella, al fine di riscuotere legittimamente il tributo, altrimenti sarebbe legittimato il fatto che il contribuente dovrebbe rispondere “sine die” anche dei ritardi e degli inadempimenti dell’amministrazione.

Nel caso in questione l’Agenzia delle Entrate e della Riscossione, che è stata condannata anche al pagamento delle spese di causa, non ha provato l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione.

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