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Cronaca

Somme erogate al gruppo di lavoro dei Boc: interviene la prescrizione

Il giudice del Lavoro ha accolto le tesi dei legali di quattro dipendenti di Palazzo Carafa, già assolti dall'accusa di abuso d'ufficio nel procedimento penale

LECCE - Il giudice del Lavoro Maria Gustapane ha accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dagli avvocati Gennaro Leuzzi, Giuliano Fina, Luca Sambati e Chiara Pinca in difesa di Lucio Stefanelli, Giuseppe Filippi Filippi, Dontatella Rizzo e Adriano Migali, ai quali Palazzo Carafa aveva richiesto la restituzione delle somme ritenute indebitamente erogate nel 2005 e 2006 come incentivi per interventi di finanza innovativa.

La sentenza è l'ennesima che si iscrive nell'ambito della discussa vicenda dei Boc (buoni obbligazionari comunali) che la magistratura ha sviscerato sotto ogni profilo giudiziario: contabile, penale, civile, amministrativo. I quattro erano già stati assolti nel relativo procedimento penale dall'accusa di abuso d'ufficio, che li vedeva imputati in concorso con Ennio De Leo e Giuseppe Naccarelli (all'epoca, rispettivamente, assessore al Bilancio e dirigente del settore Economico e Finanziario), per insussistenza del fatto. Non era stata, infatti, dimostrata "ogni oltre ragionevole dubbio la consapevolezza del carattere indebito degli incentivi percepiti" dai dipendenti. Sarebbe insomma mancato il dolo come elemento soggettivo della condotta contestata. Stefanelli e Filippi Filippi, per l'esattezza, erano in quegli anni inquadrati come co.co.co, Migali come dipendente a tempo determinato e Rizzo come tirocinante.

Il Comune nel gennaio del 2020 ha chiesto la restituzione degli importi percepiti, dedotte le somme a titolo di trattenute previdenziali e fiscali alla restituzione delle quali i quattro erano stati già condannati nel 2014 sempre dal giudice del Lavoro. E per legittimare questa pretesa l'avvocatura comunale ha sostenuto di dedotto di aver interrotto i termini di prescizione con la costituzione di parte civile (per risarcimento del danno) nel 2012, nell'alveo del procedimento penale. Il giudice, tuttavia, non è stato dello stesso avviso, perché, trattandosi di indebito oggettivo (senza dolo da parte di quattro), per interrompere il decorso dei termini non è sufficiente la costituzione di parte civile nella quale si faccia riferimento al risarcimento del danno e non anche alla restituzione delle somme indebitamente erogate.

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