rotate-mobile
Domenica, 28 Aprile 2024
La decisione / Cavallino

Tariffa rifiuti nell’ex Ato Le1, nessun aumento e maxi rimborso per royalty “illegittima”

Con due sentenze la quarta sezione del Consiglio di Stato ha risolto i contenziosi per i centri facenti parte dell’ex ambito e con la possibilità di vedersi rimborsare otto milioni di euro per una percentuale non dovuta al Comune di Cavallino

CAVALLINO/LECCE – Buone notizie per il Comuni dell’ex Ato Le/1 che non vedranno l’aumento della tariffa di conferimento rifiuti: è quanto stabilito da due sentenze, pubblicate a distanza di pochi giorni, dalla quarta sezione del Consiglio di Stato in merito ad altrettanti contenziosi che rischiavano di far lievitare il costo del servizio rifiuti per ventisei comuni che facevano parte del vecchio ambito (Arnesano, Calimera, Campi Salentina, Caprarica, Carmiano, Castri, Copertino, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Martignano, Melendugno, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Cesareo, San Donato, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole).

Non solo, dunque, la tariffa per il conferimento nell’impianto gestito dalla società “Ambiente & Sviluppo” rimarrà invariata, ma gli enti avranno diritto al rimborso da parte del Comune di Cavallino della royalty di 7,23 euro versata per ogni tonnellata di rifiuto dal 2011 al 2018: cifre consistenti, basti pensare che il quantitativo di rifiuti conferito annualmente è di circa 150mila tonnellate, e, quindi, il rimborso complessivo per gli otto anni si aggira intorno agli otto milioni di euro.

Sono state accolte le tesi dei difensori dei Comuni, gli avvocati Luigi Quinto, Angelo Vantaggiato, Domenico Mastrolia, Roberto De Giuseppe, Francesco Marchello e Laura Astuto, nonché dei difensori di Ager, Francesco Cantobelli, Marco Lancieri e Luca Vergine, che hanno dimostrato la illegittimità della royalty versata al Comune di Cavallino negli anni successivi al 2010, data di scadenza della convenzione: quest’ultimo, dunque, dovrà restituire l’importo versato a titolo di royalty dagli altri enti dal 2011 al 2018.

Il Giudice d’appello ha evidenziato che “la royalty non è specificamente prevista da alcuna previsione normativa, come sarebbe viceversa necessario in considerazione del fatto che, non essendo più efficace la convenzione del 1999 e non potendosi, dunque, fare riferimento a pattuizioni inter partes, la tariffa vive in una dimensione esclusivamente pubblicistica e, come tale, deve essere la risultante soltanto delle voci di costo previste dalla legge o, comunque, dotate di congrua base legislativa, risultando altrimenti, a carico delle collettività interessate, una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge”.

L’altro fronte riguarda il ricorso proposto dalla società Ambiente & Sviluppo, che gestisce l’impianto a servizio dei 26 Comuni, per ottenere una revisione a rialzo della tariffa di conferimento: anche in questo caso il Consiglio di Stato ha condiviso le tesi dei difensori dei Comuni e di Ager, confermando la correttezza della determinazione tariffaria, ed escludendo che si sia verificata una scopertura dei costi di gestione.

“Le due sentenze del Consiglio di Stato – ha commentato l’avvocato Luigi Quinto – contengono due principi di estremo rilievo sotto il profilo giuridico: la prima chiarisce che ai Comuni ed agli utenti non può essere imposta alcuna prestazione patrimoniale senza una espressa copertura legislativa, ragion per cui le royalty sono illegittime; la seconda, che la tariffa deve prevedere la copertura dei soli ‘costi efficienti’, poiché non possano essere ribaltati sugli utenti costi che si sarebbero potuti evitare o ridurre con una gestione più diligente”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Tariffa rifiuti nell’ex Ato Le1, nessun aumento e maxi rimborso per royalty “illegittima”

LeccePrima è in caricamento