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Sabato, 27 Aprile 2024
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Lidi balneari, Maniglio: "La soluzione entro ottobre"

Dopo le obiezioni della Corte costituzionale, il presidente del gruppo consiliare del Pd garantisce una soluzione in tempi rapidi anche "per evitare costi ulteriori per gli imprenditori turistici"

"La norma sulla permanenza delle strutture amovibili degli stabilimenti sarà ripresentata, tenendo conto delle obiezioni della Corte costituzionale, entro la fine di ottobre. Ciò per evitare costi ulteriori per gli imprenditori turistici che, in ossequio alla sentenza della Corte, dovrebbero smontare tutte le strutture a fine stagione". Lo assicura il presidente del gruppo consiliare alla Regione Puglia del Pd, Antonio Maniglio, alla luce della recente pronuciamento.

"Il mantenimento delle strutture per l'intero anno - spiega maniglio - è una delle scelte più nette compiute dalla Regione. Lo abbiamo fatto con la legge 11 del 2006, "Disciplina e tutela della costa", lo abbiamo ribadito con un mio emendamento, votato dal Consiglio regionale con l'articolo 42 della legge 10 del 2007. Con quest'ultimo articolo - prosegue Maniglio -, annullato dalla Corte, avevamo definito una deroga rispetto al Piano urbanistico tematico territoriale, approvato nel 2000, che consentiva il mantenimento delle strutture solo per la stagione estiva".

"Oggi si tratta di riscrivere una norma più chiara - sostiene lo stesso promotore - che, con le necessarie garanzie e tutele ambientali, già previste nelle procedure per le concessioni demaniali in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, riconfermi la possibilità di non smontare le strutture ricettive degli stabilimenti balneari. Con l'auspicio, naturalmente - conclude -, che nessuno crei ulteriori problemi di competenza rispetto all'autonoma iniziativa legislativa della regione."

E intanto Adriana Poli Bortone, in qualità di senatore del Pdl, annuncia che è stato accolto il suo ordine del giorno con il quale, alla luce della sentenza, il Senato impegna il Governo a prendere in considerazione che "fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo numero 156 del decreto legislativo numero 42 del 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposti alle norme previste dall'articolo 149, relativamente agli stanziamenti balneari ed alle strutture precarie e amovibili di facile rimozione già autorizzate, connesse alle attività turistico-ricreative ricadenti su aree demaniali regolarmente concesse". In sostanza, con la possibilità per queste attività di rimanere in piedi senza dover sopportare ulteriori oneri per lo smantellamento ed il ripristino stagionali delle strutture.

La Corte Costituzionale ha stabilito l'incostituzionalità della norma contenuta nel comma 4/bis dell'articolo11 della Legge Regionale 17/06 sulla "disciplina della tutela e uso della costa". Questa norma, infatti, nel prevedere che le opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo possano essere mantenute per l'intero anno, oltre quindi il periodo estivo originariamente assentito, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, a giudizio della Corte viola l'articolo 117, comma 2, lettera s della Costituzione. posto che la disposizione regionale consente il mantenimento delle opere in questione in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta dall'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. La tutela ambientale e paesaggistica, infatti, che ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. "Sono soddisfatta - spiega Adriana Poli Bortone - perché il Governo si è fatto carico di approfondire la tematica rispetto ad eventuali ricadute finanziarie. E' una esigenza fortemente rappresentata dagli operatori turistici del settore, i quali a causa della incostituzionalità della Legge regionale si potranno trovare a dover smontare le loro strutture con notevoli oneri da sopportare".

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