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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Alimini, il Tar di Bari rigetta il ricorso contro il nuovo albergo

Il tribunale respinge le istanze di "Comunione", multiproprietà residenziale, contro il progetto promosso da "Intur srl", un una zona originariamente destinata a verde privato, poi riservata a strutture turistico ricettive

OTRANTO – Il nuovo albergo nel comprensorio Alimini, ad Otranto, si farà. È questo al netto della contesa il responso di un contenzioso che da ormai diversi anni vede contrapposti in sede legale i proprietari del residence “Comunione” agli amministratori della società “Iniziative turistiche srl”: il Tribunale amministrativo di Bari, infatti, ha respinto il ricorso contro la variante urbanistica per la costruzione della struttura ricettiva, in ampliamento al complesso residenziale già esistente.

“Comunione”, complesso residenziale Serra degli Alimini uno, che ha presentato l’istanza, è stato rappresentato dall’avvocato Luigi Paccione, mentre la società “In.Tur srl” è stata difesa dagli avvocati Luca Bruni e Gianluigi Pellegrino. Tecnicamente in mezzo ai litiganti, ma sulle stesse posizioni di “In.Tur”, il Comune di Otranto, sostenuto dall’avvocato Pietro Quinto.

Un breve riepilogo della vicenda: la società “Iniziative Turistiche” ha presentato, nel giugno 2000, un progetto di albergo a quattro piani con 117 posti letto in ampliamento ad una struttura ricettiva già esistente, in una zona originariamente destinata a verde privato, ottenendo, nel gennaio 2006, il sì dalla Conferenza dei servizi e, successivamente il parere favorevole dagli uffici di competenza del Comune e l’adozione in consiglio di una variante al piano regolatore. Il 26 ottobre 2010, Intur otteneva il permesso a costruire da parte dell’ufficio tecnico di Palazzo Melorio.

Contro la variante e l’apertura del cantiere, si sono opposti, ricorrendo al Tar, i multiproprietari di oltre cento unità immobiliari, “Comunione”, sostenendo la necessità di una preventiva autorizzazione paesaggistica per avviare i lavori. Il Tar di Lecce, però, fin da subito, non ha, invece, ritenuto necessario disporre alcuna sospensiva, mentre il Comune di Otranto, in autotutela e in attesa delle risposte della giustizia amministrativa, ha, infine, deciso di congelare il permesso di costruire.

Dal punto di vista mediatico, la battaglia strettamente legale si era stata spostata sulla rappresentazione di uno scontro a difesa o meno dell’ambiente. Occorre dire che la lottizzazione della zona ha indirizzato l’area in questione proprio alla realizzazione di strutture turistico ricettive, e, cioè, si tratta paradossalmente dell’unico luogo, su tutto il territorio, in cui l’intervento edilizio risponderebbe ad una specifica destinazione.

Il progetto originale di lottizzazione, datato 1972, inoltre, prevedeva un incremento volumetrico per circa 6 mila posti letto: la cubatura è stata poi erosa, lasciando la potenzialità edificatoria di circa 2 mila posti letto, mentre gli standard urbanistici (parcheggi, strade, zone a verde a servizio di privati, ma comunque pubblici), sono stati calibrati per la proposta volumetrica originale. La contesa su un progetto di 117 posti letto, pertanto, si è giocata sulla validità di quel Pdl (piano delle lottizzazioni), nel riscontro di elementi direttamente lesivi del diritto negli atti impugnati e soprattutto sul piano tecnico, più che nel merito.  

Due le sentenze, emesse dalla terza sezione amministrativa di Bari, presso la quale è stato spostato il procedimento, che ha respinto i rispettivi ricorsi presentati da “Comunione”: i motivi del rigetto (R.G. 530/2008 - sentenza 1862/2012) si ritrovano nell’accoglimento delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso avverso la conferenza di servizi e di tardività di quello contro la delibera di consiglio comunale di variante urbanistica, sollevate dai difensori della Intur e del Comune di Otranto.

Nella seconda sentenza del Tar (R.G. 1608/2011 – n. 1863/2012) si precisa l’improcedibilità per “cessata materia del contendere”, in quanto l'atto impugnato dalla “Comunione”, ossia quello relativo al permesso di costruire, è stato annullato dallo stesso Comune per irregolarità. Si tratta, quindi, per i giudici, di un atto consequenziale che non influisce sulla variante stessa.

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