rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
La vicenda a Otranto / Otranto

Serre in zona Alimini, ispettorato dice no ma Tar accoglie ricorso dell’azienda

L’ente agricolo aveva espresso parere negativo per un’interpretazione estensiva dei vincoli sull’area interessata. Per la prima sezione del tribunale c’è una distinzione netta

OTRANTO – Serre agricole ad Alimini: il Tar di Puglia dispone il riesame della pratica dell’ex ispettorato agrario che aveva negato ad un’azienda di Otranto, operante nel settore vivaistico, la realizzazione di nuove serre per un’interpretazione della legge regionale sui vincoli ricadenti nell’area d’interesse.

La sentenza della prima sezione, (Relatore Manca, estensore Cappadonia, a latere Giancaspro), pubblicata il 13 febbraio, riguarda una vicenda che ha a che fare con l’interpretazione stessa del termine “serra”, ovvero ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale con speciali condizioni di luce, temperatura e umidità per colture intensive ortofloricole. Impianti, va detto, da non considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi.

Nello specifico, il caso riguardava una delle oltre 70 aziende vivaistico-viticole di Otranto del settore barbatelle, che arrivano a produrre annualmente circa 10 milioni di talee franche e più di un milione di innesti-talea con un significativo indotto economico sul territorio: l’azienda, con l’intento di implementare la produzione, ha chiesto il permesso di costruire in sanatoria tre grandi serre da utilizzare come camera di forzatura delle talee, in zona Laghi Alimini.

Il Piano urbanistico comunale consentirebbe, infatti, nelle aree agricole, tra l’altro, “attrezzature e infrastrutture produttive a diretto servizio delle aziende agricole quali stalle, silos, serre”. Senonché la zona in questione è interessata, oltre che da vincolo paesaggistico anche da quello idrogeologico. Su questo elemento si è basata l’interpretazione dell’ispettorato agricolo, ovvero sull’identificazione dei vincoli, e il conseguente no al progetto. Per l’ente, dunque, il vincolo “forestale” e “idrogeologico” sarebbero la stessa cosa.

L’azienda ha presentato ricorso al Tar, affidandosi all’avvocato Mauro Finocchito: il Tar Lecce, occupandosi per la prima volta della questione, ha condiviso la tesi difensiva secondo cui vincolo idrogeologico e quello forestale siano nettamente distinti, riguardando il secondo solo le aree coperte da bosco, o i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, o le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali o incendi, o le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, come previsto dal regolamento regionale del 2015.

In base a tali conclusioni, il Tar salentino ha, dapprima, disposto con l’ordinanza cautelare che l’ex Ispettorato agrario provveda al riesame della pratica, precisando che “dovrà fondarsi su un’interpretazione restrittiva della locuzione di zone ‘soggette a vincolo forestale’, che pare limitata al vincolo sui boschi o foreste, tale da non includere il vincolo idrogeologico” e poi, con la sentenza, ha confermato il principio, annullando anche il provvedimento comunale negativo di diniego dell’attività edilizia reso sul presupposto del viziato parere regionale.

Spiega l’avvocato Finocchito che il Tar abbia risolto una questione decisiva per il settore, ossia che se è vero che boschi e foreste possano essere vincolati anche per scopi idrogeologici, “non è vero, tuttavia, il contrario, ossia che i terreni agricoli non coperti da boschi o non contigui ad aree forestate possano essere considerati assoggettati a vincolo forestale sol perché interessati da vincolo idrogeologico”. Da qui, dunque, la possibilità di costruzione delle serre.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Serre in zona Alimini, ispettorato dice no ma Tar accoglie ricorso dell’azienda

LeccePrima è in caricamento