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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Diniego per il centro psichiatrico, nuova legittimazione per il Comune

Un nuovo capitolo nel contenzioso tra l’amministrazione di Tricase e la società che aveva chiesto l’attivazione della struttura da 14 posti. Respinto dal Tar il ricorso per revocazione

TRICASE - Un nuovo tassello del lungo contenzioso giudiziario che vede contrapposti il Comune di Tricase, la Asl e la Regione Puglia contro la società privata, la Alfarano Welfare Logistic, che si è vista negare l’autorizzazione alla realizzazione di una comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica (Crap) reso dagli uffici comunali tricasini, area servizi socio-culturali, nel novembre del 2019.

Una nuova sentenza del tribunale amministrativo regionale infatti ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nonché il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla società avverso il diniego alla realizzazione di una Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica adottato dal Comune di Tricase, e legittimato da un precedente pronunciamento del Tar dello scorso anno. I giudici della seconda sezione del Tar di Lecce, presieduta da Antonella Mangia, si sono espressi quindi sul nuovo ricorso con cui, ribadendo le proprie tesi, la società ricorrente aveva inteso annullare il diniego formulato dagli uffici comunali e quindi ribaltare l’esito avverso della precedente sentenza.         

In particolare la società specializzata in servizi di assistenza sanitaria e riabilitativa aveva richiesto al Comune di Tricase sin dal 2014 l’autorizzazione alla realizzazione di una Crap di 14 posti, anche sulla base del presupposto che su detto immobile insisteva unatr precedente struttura autorizzata e, successivamente, spostatasi in un’altra sede. Il Comune, tuttavia, prendendo atto del parere regionale sfavorevole, aveva rigettato l’istanza presentata.

Nella nuova sentenza sull’ultimo ricorso il Tar  di Lecce aderendo alle tesi dell’Asl Lecce, difesa dall’avvocato Sergio Anastasia, del Comune di Tricase, difeso dal legale  Francesco Romano, e della Regione Puglia, difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nonché quello per motivi aggiunti, confermando quindi la precedente sentenza del Tar del 27 luglio del 2020.

Già in quella sentenza i giudici amministrativi avevano inteso respigere il ricorso della società ricorrente che aveva richiesto al Comune l’autorizzazione alla realizzazione della Comunità assistenziale psichiatrica di 14 posti, anche sulla base del presupposto che sull’immobile scelto per l’attivazione del centro insisteva una precedente e analoga struttura (poi spostatasi in altra sede) già autorizzata e accreditata dal servizio sanitario regionale. Il Tar di Lecce si era espresso su un nuovo ricorso promosso dalla società, mentre la vicenda aveva già visto investiti della questione in passato Tar e Consiglio di Stato.

“Con la sentenza del 5 maggio ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nonché il ricorso per motivi aggiunti” spiega il legale del Comune, Francesco Romano, “confermando quindi la precedente sentenza con cui si era accertato che la ricorrente non è titolare di una struttura accreditata a nulla rilevando la disponibilità di un immobile in cui, in precedenza, vi era una Cooperativa con accreditamento istituzionale. Ciò, in quanto l’accreditamento è riferito all’ente erogatore del servizio e non interessa l’immobile in quanto tale. Allo stesso modo” prosegue il legale, “si conferma la sentenza che aveva ritenuto non sussistente alcuna disparità di trattamento da parte delle amministrazioni e che il fabbisogno residuo di posti letto a livello provinciale sarebbe stato comunque soddisfatto dalle richieste presentate da altri soggetti da preferire alla società ricorrente”.

Sull’esito del contenzioso il legale del Comune è tornato ancora a ribadire che anche con la nuova sentenza “viene definitivamente rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti delle amministrazioni per un importo di oltre 8 milioni di euro, condannando anche la ricorrente alle spese in favore delle amministrazioni resistenti”.

Questo aspetto già in sede di pronunciamento della precedenza sentenza del Tar era stato però contestato dalla legale della società ricorrente, l’avvocato Luigi Doria. In particolare la controparte della vicenda già allora ha inteso precisare anche i termini e la portata della sentenza del tribunale amministrativo, ridimensionando anche la lettura fornita dei legali del Comune. E soprattutto precisando il punto sulla richiesta di risarcimento danni pari a 8 milioni di euro, che la società non avrebbe presentato nei termini come prefigurati nel commento dell’ultima sentenza.

La sentenza già allora era stata contestata in quanto ritenuta emessa “sulla base di un documento del tutto estraneo all’oggetto del giudizio ed ai temi a esso connessi”. La Alfarano Welfare Logistic aveva quindi sporto denuncia alla procura di Potenza per far luce su tale aspetto e si era riservata di sporgerne altre su questioni che attendono una risposta nel merito da anni.    

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