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Domenica, 28 Aprile 2024
Stop a proroghe automatiche

Corte di Giustizia, verdetto chiaro: concessioni demaniali solo con gare pubbliche

Dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, arriva anche la risposta dei giudici europei ai quesiti posti dal Tar di Lecce. Le leggi nazionali contrarie alle norme dell'Ue possono essere disapplicate dagli enti locali

LECCE - Game, set, match. La Corte di Giustizia Europea (terza sezione), con una sentenza pubblicata in mattinata, ha ribadito i contorni della vicenda delle concessioni demaniali rispondendo ai quesiti che il Tar Puglia, sede di Lecce, aveva posto con una domanda di pronuncia pregiudiziale, nel maggio del 2022.

Il collegio, presieduto dal presidente Antonio Pasca, aveva adito la via per il tribunale del Lussemburgo dopo che il Consiglio di Stato, con sentenza del novembre del 2021, aveva decretato - accogliendo le tesi presentate dai legali del Comune di Lecce - l’illegittimità della proroga automatica al 2033 stabilita dalle leggi nazionali (del 2018 e del 2020). L'amministrazione leccese, infatti, aveva disapplicato le norme, rifiutandosi di accordare le proroghe, ma il diniego dell'ente era stato impugnato dai titolari delle concessione e il Tar aveva, di fatto, dato loro ragione.

Con un orientamento controcorrente nell’ambito della giurisprudenza amministrativa e mantenendo delle riserve pure sulla decisione del Consiglio di Stato, i giudici leccesi continuavano a propendere per la non applicabilità diretta, nell’ordinamento interno, della direttiva Bolkestein (2006) che impone procedure di evidenza pubblica a garanzia della concorrenza e della libertà di insediamento, e per l'attribuzione della titolarità dell'obbligo di disapplicare la norma interna (ritenuta contraria al diritto europeo) in capo al solo giudice, e non anche all’amministrazione.

Intorno a questi due punti sono stati posti ai giudici con sede a Lussemburgo nove quesiti. Il rinvio era stato deciso in relazione al contenzioso nato con il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per l'annullamento della delibera di giunta (2020) con la quale il Comune di Ginosa aveva dato indirizzo al proprio dirigente di predisporre l’accoglimento delle richieste di proroga avanzate dai concessionari.

La Corte di Giustizia, sulla prima questione, ha acclarato che la direttiva è sufficientemente chiara da essere immediatamente produttiva di effetti (non ha, insomma bisogno di essere dettagliata, di essere in altro modo recepita), ma anche che si applica a tutte le concessioni di occupazione del demanio marittimo, indipendentemente dal fatto che ci sia un interesse transfrontaliero (cioè di operatori di altri paesi). Inoltre la sentenza chierisce la piena validità della direttiva in base all’adozione avvenuta a suo tempo a maggioranza (e non all’unanimità) da parte del Consiglio Europeo. Per quanto riguarda l'obbligo di disapplicazione, la sentenza non lascia spazio a interpretazioni: spetta tanto ai giudici nazionali quanto alle autorità amministrative, comprese quelle comunali.

Scarica il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia

Altro passaggio rilevante è quello che investe il concetto di scarsità delle risorse naturali: per i giudici europei la direttiva non impedisce che la valutazione sia fatta combinando un approccio generale e astratto a livello nazionale e un approccio puntuale, basato sull'analisi del territorio costiero del comune in questione. In ogni caso, specifica la sentenza, è necessario che i criteri adottati da uno Stato membro per valutare la scarsità delle risorse siano fondati su criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.

Per l’avvocato Silvestro Lazzari, che ha rappresentato il Comune di Lecce dinanzi alla giustizia amministrativa, insieme a Laura Astuto dell'avvocatura di Palazzo Carafa, l'esito di quest'ultimo atto della vicenda era segnato: “La Corte di Giustizia ha chiarito, ammesso che davvero residuassero dubbi al riguardo, tutti i contorni della questione della proroga automatica per legge delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, non lasciando più alcuno spazio ad interpretazioni strumentali in senso ostinato e contrario. La posizione assunta dal Comune di Lecce, che ha cagionato la nota pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, è stata in sostanza ritenuta perfettamente conforme alla corretta regola iuris operante nella specie anche dalla Corte Europea in tutti gli aspetti rilevanti. Ora il legislatore è chiamato a completare il percorso normativo avviato con la legge 118 del 2022, calibrata sui principi espressi dalla nota decisione del Consiglio di Stato, senza alcuna possibilità di deviare dal binario tracciato”.

Per l’avvocato amministrativista la strada percorribile è, dunque, soltanto una: “Sia chiaro che la decisione della Corte Europea attiene ai rapporti tra diritto interno e diritto dell’Unione, ma non va dimenticato che la disciplina di riforma (da emanare) della materia soggiace al principio di coerenza della normazione nazionale, più volte espresso anche in sede giudiziale dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’unico corretto e coerente fondamentale ‘approccio’ alla problematica (sgombrato finalmente il campo da lenti deformanti) muove inevitabilmente dalla considerazione della graduazione dei tre diversi profili rilevanti: il profilo della tutela del bene demaniale e della sua corretta gestione funzionale; il profilo della pianificazione-programmazione territoriale locale (il più trascurato finora, nonostante il Comune di Lecce lo abbia invocato in tutte le sedi); il profilo della tutela della concorrenza tra imprese del settore turistico-ricreativo (il più enfatizzato finora)”.

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