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In dodici pagine le ragioni del premio di maggioranza al sindaco

Il risultato delle liste va rapportato al totale dei voti ai sindaci, anche al secondo turno. L'Ufficio elettorale si ancora alla giurisprudenza del Consiglio di Stato

LECCE – Sono dodici le pagine che compongono l’allegato al verbale delle operazioni dell’Ufficio centrale elettorale di Lecce. In esse è contenuta la motivazione per la quale è stato attribuito alla coalizione di Carlo Salvemini, eletto sindaco dopo il ballottaggio, il premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi in consiglio comunale.

Intorno alle 18.15 il presidente della commissione, il magistrato Alcide Maritati, ha proceduto alla proclamazione dei 32 eletti in un'aula nella quale spiccava l’assenza dei consiglieri del centrodestra. Una decisione politica di evidente delegittimazione dell’organo consiliare e di plateale contestazione della decisione dell’ufficio elettorale.

E’ chiaro, come del resto preannunciato dagli stessi interessati, che ora si aprirà il contenzioso amministrativo, prima davanti al Tar di Lecce e poi davanti al Consiglio di Stato che su questioni simili si è già espresso, in virtù dei tanti ricorsi presentati e discussi anche di recente.

Nella sostanza il nocciolo della questione è nel computo dei voti validi rispetto ai quali si deve valutare il peso dei risultati delle liste: il centrodestra, questo è certo, ha ottenuto al primo turno il 50,7 per cento dei voti validi. Restava da capire quale fosse l'ambito al quale rapportare quel risultato. Il tema è stato introdotto da questo giornale già tra primo turno e ballottaggio per spiegare che il cosiddetto caso dell’anatra zoppa non era affatto scontato, come si riteneva da altre parti, e che comunque, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato del maggio scorso (relativa alle comunali di San Benedetto del Tronto del 2016) si sarebbe dovuto attendere il secondo turno per avere la base di calcolo. In quella pronuncia, infatti, i giudici hanno specificato che si devono computare i voti riportati dai candidati sindaci anche nel turno di ballottaggio e non solo nel primo, introducendo così un un ulteriore passo della giurisprudenza amministrativa verso la governabilità. Ma le istruzioni del ministero dell'Interno, quando la sentenza è stata pubblicata, erano già state date alle stampe e diffuse in tutti i Comuni interessati dal voto e quindi non potevano recepire gli ultimi orientamenti.

A conti fatti dunque, scrive Maritati nella conclusione del verbale che richiama più volte quel verdetto, “il bacino di voti validi cui rapportare il risultato conseguito dalle liste o dai gruppi di lista collegati al primo turno ai vari candidati alla carica di sindaco non risultati eletti, risultante dalla somma dei voti validi espressi dagli elettori al primo turno per tutti i candidati alla carica di sindaco (52mila 738) e dei voti validi espressi al turno di ballottaggio (40mila 315) è di 93mila 053 cosicché il 50 per cento di tale cifra corrisponde a 46mila 526 voti, per superare la quale (ed impedire dunque l’attribuzione del premio di maggioranza) una lista o un gruppo di liste collegate al primo turno ad un candidato non eletto sindaco avrebbe dovuto ottenere almeno 46mila 527 voti come cifra elettorale. Ciò non è avvenuto con riferimento ad alcuna lista o gruppo di liste avendo quelle maggiormente suffragate (ossia quelle collegate al primo turno al candidato Giliberti) conseguito la cifra elettorale complessiva di 26mila 715 che (anche se sommata al numero dei voti riportati dallo stesso candidato al turno di ballottaggio, 26mila 715 più 18mila 215 per un totale di 44mila 930), non supera il 50 per cento dei voti validi espressi nell’intero procedimento elettorale (46mila 527)”.

Questa interpretazione ha lasciato di stucco Mauro Giliberti che in una nota stampa ha affermato: “Lo sbarramento, ove applicato ritenendo voti validi quelli acquisiti sia al primo che al secondo turno, non verrebbe mai applicato  perché il cinquanta per cento di un totale così ampio escluderebbe l'assegnazione del premio di maggioranza solo quando un avverso gruppo di liste abbiano raggiunto, al primo turno, il novanta per cento dei voti. E mi sembra una norma quindi che non verrebbe mai applicata, senza il necessario rispetto per la rappresentanza e quindi per il voto attribuito dai cittadini alle liste, come già affermato dalla Corte Costituzionale”.

Eppure la posizione espressa dalla Corte Costituzionale nel 1996 (con riferimento ad una questione posta da un tribunale amministrativo sul sistema elettorale del 1993, mentre quello attuale è determinato dal decreto legislativo 267 del 2000) era stata già affrontata dal Consiglio di Stato sempre nella sentenza di maggio dove si chiariva che è “del tutto compatibile con il quadro costituzionale, in considerazione della possibilità del voto disgiunto al primo turno tra candidato sindaco e liste collegate e della necessità di assicurare la governabilità dell’ente locale al sindaco democraticamente eletto, la previsione che assegna il premio di maggioranza sulla base dei voti validi conseguiti da quest’ultimo e non solo dei voti riportati al primo turno dalle liste a questo collegate, così da escludere ogni distorsione del principio di rappresentanza per effetto della valorizzazione, ai fini che qui rilevano, dei voti validi dallo stesso riportati nel turno di ballottaggio”.

In pratica, ha scitto Maritati in prenessa, l’eventuale conflitto tra governabilità rappresentatività  può essere risolto a favore della seconda solo in casi residuali, essendo il sistema elettorale degli enti locali improntato al principio maggioritario, che deve interpretarsi come regola generale. L’ipotesi di non attribuzione del premio al sindaco eletto deve essere al contrario interpretato in senso restrittivo “onde preservare il valore fondamentale della governabilità degli enti territoriali all’esame, desumibile dalla regola generale del maggioritario individuata dal legislatore quale criterio ispiratore della disciplina delle elezioni comunali”. 

(Leggi e scarica il documento integrale con le Motivazioni)

Si andrà dunque davanti alla giustizia amministrativa, esattamente come avverrà per l'esito delle elezioni di Avezzano dove, nella medesima situazione numerica di Lecce, ma a parti invertite, ad avere il premio di maggioranza è stato il sindaco di centrodestra. Circostanza che almeno serve a fugare l'insinuazione sulla magistratura che propenderebbe sempre per una parte, cioè per la sinistra. E' chiaro che resta sacrosanto il diritto di presentare un ricorso contro una decisione amministrativa che suona come ingiusta: del resto le contraddizioni di questa legge elettorale possono essere definitivamente risolte con un intervento del legislatore senza il quale è altrettanto logico che sia l'interpretazione della giurisprudenza a determinare il punto di equilibrio tra i principi cardine della democrazia e dunque anche delle vicende elettorali degli enti locali.

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